Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30966/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the law changed to require a lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30966/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally submitted it, violating the new procedural rule requiring a lawyer to file such appeals. The defendant argued for personal submission rights, but the court noted the law had changed in 2017 to exclude this privilege. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: The right to personally file a cassation appeal was abolished by Law 103/2017, rendering personal appeals inadmissible and reserving this power exclusively to the defense lawyer.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal personal filing procedural inadmissibility Law 103/2017 defense lawyer criminal procedure court costs ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.
Law 103/2017
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
art. 613 c.p
103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA Lcksj„.9- sul ricorso proposto da: NDAYE NGA GUEYE nato il 07/05/1985 avverso la sentenza del 20/04/2016 della CORTE APPELLO di TORINOtig-t-g-a1/2".440-e144a-~ udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di Ndaye Nga Gueye per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p.

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato deducendo inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in merito alla sussistenza del reato.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità. Peraltro il ricorso è anche intempestivo, atteso che l'estratto contumaciale della sentenza impugnata è stato notificato per l'imputato al difensore di fiducia presso il quale ha eletto domicilio addirittura il 26 aprile 2016.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore d