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Ordinanza — n. 30955/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible; personal filing barred by law; constitutional challenge rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30955/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed it, violating the exclusive right of registered counsel to sign cassation petitions established by Law 103/2017. The defendant argued this violated constitutional rights and the ECHR, claiming the personal filing requirement was essential for effective defense. The court rejected these claims, ruling that the exclusion of personal filing in cassation proceedings does not infringe upon the right to defense, which is fully protected in the trial phase and supported by state-funded legal representation.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 613 c.p.p.; The personal filing of a cassation appeal is exclusively reserved to a registered defense counsel, and this restriction does not violate the right to defense or constitutional guarantees.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility personal filing prohibition registered defense counsel constitutional challenge rejection effective defense rights diritti della difesa grave deficienza del procedimento all'estero capacità di stare in giudizio

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I.
Art. 613 c.p.p.
103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.
Art. 6 §3 lett. c) CEDU
Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, nonché eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 c.p.p.
Art. 111 comma 7 Cost.
Art. 117 comma 1 Cost.
art. 613 comma 1 c.p
Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, nonché eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 c.p.p.
art. 613 c.p
103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHADAMIDE YOUSSEF nato il 28/08/1993 avverso la sentenza del 09/01/2019 della CORTE APPELLO di TORINOtat-e-erov+scraffe-rrerrti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di Mohadamide Youssef per il reato di tentato furto pluriaggravato.

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, nonché eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 c.p.p. per violazione degli artt. 111 comma 7 e 117 comma 1 Cost. in riferimento all'art. 6 §3 lett.

c) CEDU nella parte in cui impone che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto esclusivamente da un difensore iscritto nell'apposito albo.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità. Manifestamente infondata è invece la questione di legittimità costituzionale proposta con il ricorso in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.

Ed infatti l'esclusione della presentazione personale del ricorso in cassazione incide sul diritto alla autodifesa che, tuttavia, riceve tutela solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità che non contempla la partecipazione personale dell'imputato ed il diritto ad essere sentito. Non di meno l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Peraltro la stessa giurisprudenza della Corte EDU evocata dal ricorrente ammette la possibilità per gli ordinamenti nazionali di modulare a seconda della peculiarità del tipo di procedimento l'esercizio del diritto di difesa, purchè ne venga garantita l'effettività, il che, per le ragioni esposte, non è in discussione nel caso di specie.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il /2021