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Ordinanza — n. 30952/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the law changed to require a lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30952/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant personally submitted it, violating the new procedural rule. The lower court had convicted the defendant of aggravated attempted theft, but the appeal was filed directly by the accused rather than through a registered defense attorney. The court ruled that since the law changed in 2017, only a lawyer can now file appeals, rendering the personal filing invalid and subjecting the defendant to court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: After the entry into force of Law No. 103/2017, a criminal appeal must be filed exclusively by a registered defense attorney; a personal appeal by the accused is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility personal appeal prohibition registered defense attorney requirement procedural law change 2017 court costs for inadmissible appeal permesso di promuovere un procedimento penale furto aggravato abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I.
Art. 613 c.p.p.
103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnaziong con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.
Law No. 103/2017
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
art. 613 c.p
103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnaziong con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA ele1Qa,s,»2 sul ricorso proposto da: PASSALACQUA CARMELINA nato a COSENZA il 19/04/1991 avverso la sentenza del 11/10/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROciat-e-avriscralte-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna di Passalacqua Carmelina per il reato di tentato furto aggravato.

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputata, omettendo i motivi.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnaziong con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 6 /2021 estensore