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Ordinanza — n. 30898/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding the ten-day statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30898/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the ten-day deadline required for cassation proceedings. The appellant, S.T.E. SARL, sought to challenge a lower court's refusal to partially revoke a preventive seizure order, arguing violations of procedural articles and lack of reasoning. The court rejected the claim on procedural grounds, noting the appeal was submitted via PEC on April 1, 2021, after the deadline had expired, and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 311 cod. proc. pen.; Art. 325, comma 3 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the ten-day period prescribed by law, regardless of the substantive merits of the alleged procedural violations.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory deadline preventive seizure procedural violation court costs amministrazione infedele responsabilità dell'impresa tutela degli interessi commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 311 cod. proc. pen.
L'ordinanza del Tribunale per il riesame, datata 9 febbraio 2021, depositata il 4 marzo 2021, è stata notificata il 17 marzo 2021 al difensore Marcello Melandri, mentre proposto via PEC in data 1^ aprile 2021, oltre il termine di giorni dieci per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all'art. 311 cod.
Art. 325, comma 3 cod. proc. pen.
come richiamato dall'art. 325, comma 3 cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
art. 322 bis cod. proc. pen
S.a.r.I., in persona del legale rappresentante, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 4 marzo 2021, pronunciata in sede di rinvio, con cui è stata rigettato l'appello proposto ex art. 322 bis cod. proc. pen.
art. 311 cod. proc. pen
L'ordinanza del Tribunale per il riesame, datata 9 febbraio 2021, depositata il 4 marzo 2021, è stata notificata il 17 marzo 2021 al difensore Marcello Melandri, mentre proposto via PEC in data 1^ aprile 2021, oltre il termine di giorni dieci per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all'art. 311 cod.
art. 325, comma 3 cod. proc. pen
come richiamato dall'art. 325, comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: S.T.E. SARL avverso l'ordinanza del 09/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA dato avviso alle partii) _ udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; k

MOTIVI DELLA DECISIONE

S.T.E. S.a.r.I., in persona del legale rappresentante, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 4 marzo 2021, pronunciata in sede di rinvio, con cui è stata rigettato l'appello proposto ex art. 322 bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del 4 novembre 2019, con cui è stata rigettata la richiesta avanzata di revoca parziale del decreto di sequestro preventivo emesso il 27 luglio 2016 Formula tre motivi di impugnazione, con fa valere la violazione del disposto degli artt. 624 e 627 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente proposto. L'ordinanza del Tribunale per il riesame, datata 9 febbraio 2021, depositata il 4 marzo 2021, è stata notificata il 17 marzo 2021 al difensore Marcello Melandri, mentre proposto via PEC in data 1^ aprile 2021, oltre il termine di giorni dieci per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all'art. 311 cod. proc. pen. come richiamato dall'art. 325, comma 3 cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e .3-1-~sernerto della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci o il 7 luglio 2021 Il Consig iere estensore Il Pr Maur Nardin Carla