Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for citing non-allowed grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Kollcaku Ervis inadmissible without formalities. The appellant argued that the lower court's application of a settlement penalty violated Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that this specific ground does not fall within the permissible categories of review under Article 448, paragraph 2-bis, as it concerns neither the expression of the defendant's will nor legal qualification errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not pertain to the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the judgment, legal qualification errors, or the illegality of the penalty.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLLCAKU ERVIS nato il 09/03/1998 avverso la sentenza del 25/11/2020 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO(dato avviso alle parti; — udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Kollcaku Ervis, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consig estensore Il P t Aless analdi Carla hetti . D E ir