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Ordinanza — n. 30818/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible review of fact-finding and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30818/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms of the lower court's fact-finding and sentencing decisions. The appellant challenged the conviction for driving under the influence based on medical evidence and urine tests, as well as the specific penalty imposed. The court ruled that these issues fall exclusively within the competence of the trial judge, whose reasoning was found logical and based on correct legal criteria.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they criticize the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the exercise of sentencing discretion, as these remain within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal driving under influence sentencing discretion factual reconstruction evidence evaluation gravi addebiti penali circostanza attenuante testimone anonimo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 c.p
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015
133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez.
sez. 4 n.44815 del 23/10/2015
45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMANTI ANTONINO nato a MESSINA il 19/09/1982 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

5)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Antonino Amanti avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati a lui ascritti è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione dei fatti nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

La Corte di appello ha chiarito come la sussistenza del reato di cui all'art. 187 cod. strada fosse desumibile sia da elementi sintomatici esterni rilevati nel corso della visita medica cui il prevenuto è stato sottoposto subito dopo il sinistro presso il Pronto Soccorso, in cui è stato riscontrato che il paziente era poco orientato nel tempo e nello spazio e non ricordava la dinamica dell'incidente stradale, sia dalle analisi delle urine che ha consentito di rilevare la presenza di cannabinoidi; elementi ritenuti plausibilmente indicativi dello stato di alterazione psicofisica del conducente al momento del sinistro, derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti.

Quanto alla censura in punto di trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015).

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Cons iere estensor