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Ordinanza — n. 30636/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30636/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defendant sought to challenge the sentence imposed under a plea bargain. The appellant argued the penalty was excessive, but the court noted that post-plea-bargain appeals are strictly limited to specific statutory grounds such as errors in legal qualification or the imposition of an illegal penalty. Since none of these exceptions applied to the case, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In plea bargain proceedings, a cassation appeal is admissible only for specific statutory grounds; otherwise, it is inadmissible, resulting in the application of the prescribed pecuniary sanction.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility excessive penalty legal qualification error court costs and fine concorso materiale di reati sanzioni pecuniarie concussione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 444 cod. proc. pen
articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente sul ricorso proposto da: DE TOMA GIORGIO nato a BARI il 01/09/1985 avverso la sentenza del 23/01/2019 del TRIBUNALE di BARI Cc1;to avviso alle parti;) -- udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a De Torna Giorgio, per due furti aggravati, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi dieci di reclusione ed euro 600 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato dolendosi della eccessività della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2/bis cod. proc. pen.): situazioni non ricorrenti nella specie; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Co igl er estensore Il Pre dente (A t rli bre) MEPOSITATA IN (Mari s ichelli) i i CANCELLERIA O 5 AGO 2021 IL F1