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Ordinanza — n. 30615/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of specific grounds regarding motivation violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30615/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied solely on generic claims of legal violation and lack of motivation without specific grounds. The appellant contested the conviction for threats and the credibility of witness testimony but failed to identify concrete defects in the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a fine and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is constituted only by a generic reference to a violation of law or lack of motivation, without indicating the specific reasons why such a defect exists in the contested decision.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grounds violation of law generic lack of motivation defect procedural costs fine minaccia nel diritto penale azione legale a scopo intimidatorio timore

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRI MARIA GRAZIA nato a PRATO il 20/04/1958 avverso la sentenza del 17/05/2018 del GIUDICE DI PACE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza il Giudice di pace di Prato ha condannato Sorri Maria Grazia per minaccia in danno di Losoni Simone; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo al giudizio di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da un del tutto generico richiamo alla violazione di legge e alla mancanza di motivazione, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio dell'impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente. La ricorrente si limita, infatti, a contestare la conclusione del giudicante senza evidenziare alcun reale vizio della motivazione, a contestare il carattere minatorio delle espressioni proferite - sebbene si tratti di espressioni logicamente ritenute gravi e idonee a turbare la tranquillità della persona offesa - e a rivalutare, sulla base di propri criteri, l'affidabilità delle testimonianze, senza relazionarsi col la motivazione del giudicante; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il sidente DEPOSITATPI (IN CANCELLERIA (Mar a ssichelli) I 05 AGO 2021 IL FUNMN