Cassation appeal dismissed for inadmissibility as plea agreement ratification limits review grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the plea agreement had already been ratified by the judge. The defendant argued a lack of motivation regarding the sentencing, but the court held that post-ratification appeals are restricted to specific grounds like legal qualification errors or penalty illegality. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Once a plea agreement is ratified by the judge, a cassation appeal is admissible only for defects in the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general lack of motivation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA ,4 sul ricorso proposto da: BABACAR DIA (CUI 051ZH8P) nato il 20/02/1997 avverso la sentenza del 21/09/2018 del GIP TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parq udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a Babacar Dia, per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2/bis cod. proc. pen.): situazioni non ricorrenti nella specie; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Consi ier e tensore Il P sidente (Ant b S t mbre) DEPOSIT I (Mara sichelli) IN 1 CANC