Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30609/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30609/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued for reduced sentencing based on lack of responsibility and mitigating factors, but the court found these claims to be mere factual repetitions without legal merit. Consequently, the appeal was rejected because the first-instance judgment correctly applied the law regarding aggravating circumstances and the existence of security measures.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats the arguments already examined and rejected by the appellate court without presenting new legal grounds or substantive legal errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility aggravated theft conviction lack of legal grounds repetition of arguments Italian criminal procedure circostanza aggravante pubblica istigazione a delinquere tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 617 c.p.p.
art. 114 cod. pen
2 e 7 e al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen.;
articolo 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GUGLIELMO LUANA nato a MILANO il 04/11/1994 avverso la sentenza del 18/01/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Di Guglielmo Luana per tentativo di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità, al concorso delle aggravanti dell'art. 625 nn. 2 e 7 e al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile, in quanto:

a) le censure in ordine al giudizio di responsabilità sono versate interamente in fatto e non tengono conto della motivazione esibita dal giudicante, il quale ha rilevato e valorizzato il fatto che Di Guglielmo collaborò attivamente nella sottrazione della merce e nell'occultamento della stessa all'interno della borsa detenuta dalla Spinelli;

b) la rimozione dei dispositivi antitaccheggio concreta indiscutibilmente secondo granitica giurisprudenza di legittimità„ ostentatamente ignorata dalla ricorrente - un'attività di modificazione e trasformazione della cosa, che rappresenta il quid dell'aggravante;

c) l'esistenza di un sistema di videosorveglianza, la presenza nel negozio di personale di vigilanza - non addetto comunque alla sorveglianza continua dei beni - e di dispositivi antitaccheggio non escludono l'esposizione alla pubblica fede, giacché non consentono, comunque, una protezione adeguata del bene, che rimane comunque esposto alle iniziative predatorie dei mali intenzionati, come l'esperienza concreta inequivocabilmente dimostra;

d) la minima partecipazione al fatto è solo assertiva e non tiene conto della motivazione del giudicante, che ha dato conto di una piena partecipazione al fatto illecito della Di Guglielmo, attuata mediante occultamento della merce nella borsa della coimputata e nel sostegno continuativo dato all'attività illecita di quest'ultima;- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 e) DEP IN OSíTATA CANCELLERIA