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Ordinanza — n. 30487/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of new arguments and failure to distinguish ordinary official conduct from arbitrary persecution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30487/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant merely repeated arguments already addressed in the appellate court without providing new grounds. The lower court correctly found that the public official's actions did not meet the high threshold required to constitute arbitrary persecution under Article 393-bis of the Penal Code. Consequently, the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already decided, and the threshold for arbitrary persecution requires conduct clearly exceeding ordinary official control duties.

Parole chiave

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inadmissible appeal repeated arguments arbitrary persecution public official conduct Italian criminal procedure lack of new grounds costs of proceedings alibi

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, il vizio di motivazione in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla declaratoria dì inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3,000,00 euro.
art. 393-bis cod. pen
A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, il vizio di motivazione in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla declaratoria dì inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3,000,00 euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838
Il ricorrente ripropone i medesimi rilievi già dedotti in appello e non si confronta con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
Sez. 6, n. 16101 del 18/03/2016, Bonomi e altro, Rv. 266535
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIM ABDERRAHIM nato il 08/01/1991 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Abderrahim Salim impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino ha confermato l'appellata sentenza del 3 novembre 2016, con cui il Tribunale di Ivrea lo ha condannato alla pena di legge per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, il vizio di motivazione in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

3. Il ricorrente ripropone i medesimi rilievi già dedotti in appello e non si confronta con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

4. D'altra parte, il Collegio di merito ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto insussistenti i presupposti del prospettato atto arbitrario (v. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). Causa di giustificazione che, nondimeno, presuppone un'attività ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale, il cui comportamento fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione dì controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (Sez. 6, n. 16101 del 18/03/2016, Bonomi e altro, Rv. 266535), che neanche il ricorrente delinea essersi realizzata nella specie.

5. Dalla declaratoria dì inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3,000,00 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 luglio 2021 Il consigliere estensore i 7,24 Il Presici p .T.A Alessandra Bassi N Ci-,NCELLERIA Anna C suolo