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Ordinanza — n. 30459/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally instead of by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30459/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant rather than by a registered defense attorney as required by law. The appellant, Sandro Mirra, sought to challenge a lower court's order regarding the recognition of continuance for specific crimes. The court ruled that without representation by a qualified defender, the procedural requirements for filing a cassation petition were not met.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed personally by the interested party instead of by a defense attorney registered on the Court's special roll, and the appellant is condemned to pay procedural costs.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing requirement registered defense attorney procedural representation rules court of cassation jurisdiction concorso ideale infrazioni uniche e continuate doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613 cod. proc. pen., da difensore iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inarnmissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613 cod. proc. pen., da difensore iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inarnmissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRRA SANDRO nato in SVIZZERA il 20/11/1975 avverso l'ordinanza del 22/01/2021 del TRIBUNALE di LECCEeletcravvistra~; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di riconoscimento della continuazione avanzata da Mirra Sandro con riferimento ai reati oggetto di due sentenze di condanna pronunciate dallo stesso Tribunale.

2. Ricorre per cassazione Sandro Mirra che chiede a questa Corte di rivalutare la fondatezza della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613 cod. proc. pen., da difensore iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione.

2. Alla declaratoria di inarnmissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente t Giacomo Rocchi t- - Enrico Giuseppe Sandrini ,J L L:77*RIA I 04 AGO 2021 IL FUNZIONA