Cassation court dismisses appeal as mere grievances lacking new legal arguments or factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's complaints were merely grievances regarding facts already reviewed by lower courts. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and subjective elements of the crime, but the court held that factual appreciation is exclusively the domain of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected because it offered no new legal grounds to challenge the established facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 533 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence for that of the court of first instance, dismissing appeals based solely on grievances regarding the factual findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORINO GASPARE nato a MARSALA il 06/07/1955 avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fiorino Gaspare ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Marsala in ordine ai reati di cui agli artt. 81, comma 1, cod. pen., 189, comma 6 e comma 7, cod. strada. Deduce erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione per mancato rispetto del canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"; erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione con riguardo alla contestazione della recidiva reiterata.
Il ricorso è inammissibile. Tutti i motivi, infatti, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, il cui vaglio è precluso a questa Corte di legittimità. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).
Entrambi i motivi, inoltre, riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che il ricorrente non ha confutato con la necessaria analisi critica. Sotto questo profilo, le doglianze sono, dunque, generiche. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. , DEPC'S Così deciso il 14 aprile 2021 i IN CANCELLEKlA a 4 AGO 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Da