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Ordinanza — n. 30108/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for escape from home detention, citing lack of necessity and inadmissibility of new fact arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30108/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Domenico Cavallo inadmissible regarding his conviction for escape from home detention. The appellant argued for a lack of subjective intent and an erroneous application of the non-punishment clause, but the court found the necessity defense infounded and the new factual arguments inadmissible at this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 131bis c.p.: The Court of Cassation holds that the subjective intent for escape from home detention is generic, requiring only the will to leave without authorization, while arguments introducing new factual assessments are inadmissible in appeal proceedings.

Parole chiave

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escape from home detention lack of necessity defense non-punishment clause inadmissible appeal subjective intent requirement risarcimento del danno civile responsabilità penale dei minori scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
217557), essendo il bene giuridico tutelato dall'art. 385 cod.
Art. 131bis c.p.
- Erronea applicazione dell'art. 131bis c.p. in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, ricorrendone i presupposti.
art. 385 c.p
217557), essendo il bene giuridico tutelato dall'art. 385 cod.
art. 131bis c.p
- Erronea applicazione dell'art. 131bis c.p.
art. 385 cod. pen
217557), essendo il bene giuridico tutelato dall'art. 385 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 7842 del 01/06/2000, Vernucci
Sez. 6, n. 1266 del 14/12/1984, De Biase
costituito dall'interesse dello stato al mantenimento della restrizione personale del custodito, disposta ed eseguita nella forma di legge(Sez. 6, n. 1266 del 14/12/1984, De Biase,Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO DOMENICO nato a ACQUAPENDENTE il 29/07/1967 avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Domenico Cavallo ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Latina in data 29/9/2012,appellata dallo stesso ímputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a lena di giustizia.

Il ricorrente deduce: - vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità con riferimento alla prova del fatto reato ed in considerazione dello stato di necessità in cui versava l'imputato. - Erronea applicazione dell'art. 131bis c.p. in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, ricorrendone i presupposti. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo perchè manifestamente infondato avendo la Corte correttamente risposto al motivo oggi riproposto sul rilievo della integrazione sotto il profilo soggettivo della condotta di evasione, correttamente essendo stato escluso qualsiasi stato di necessità da parte del ricorrente.

Del resto, secondo consolidato orientamento il dolo del reato di evasione per abbandono del luogo degli arresti domiciliari è generico, essendo necessaria e sufficiente - in assenza di autorizzazione - la volontà di allontanamento nella consapevolezza del provvedimento restrittivo a proprio carico, non rivestendo alcuna importanza lo scopo che l'agente si propone con la sua azione (Sez. 6, n. 7842 del 01/06/2000, Vernucci R., Rv. 217557), essendo il bene giuridico tutelato dall'art. 385 cod. pen. costituito dall'interesse dello stato al mantenimento della restrizione personale del custodito, disposta ed eseguita nella forma di legge(Sez. 6, n. 1266 del 14/12/1984, De Biase,Rv. 167727).

Il secondo motivo è inammissibile in quanto la questione posta per la prima volta in sede di legittimità implica valutazioni in fatto che non possono troavare accesso in questa sede. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore Il Angel a •OZZI DEPOSIT IN CANCELLERIA 02 AG