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Ordinanza — n. 30083/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against aggravated robbery sentence for procedural non-devoluteness and discretionary sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30083/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Di Pasquale's appeal inadmissible regarding his conviction for aggravated robbery. The appellant argued that the appellate court violated sentencing guidelines by ignoring his post-crime conduct and denying generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first issue involved discretionary sentencing powers exercised without legal error, while the second raised a question not transferred to the rescissory trial.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; Art. 62bis c.p.: The court's exercise of discretionary sentencing powers is not subject to appeal if no logical or legal defects exist, and issues not transferred to the rescissory judgment remain inadmissible.

Parole chiave

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aggravated robbery sentencing generic mitigating circumstances post-crime conduct rescissory trial scope discretionary sentencing powers verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.
Il ricorrente deduce: - Violazione dell'art. 133 c.p.
Art. 62bis c.p.
art. 133 c.p
Il ricorrente deduce: - Violazione dell'art. 133 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PASQUALE GIUSEPPE nato a NOTO il 25/09/1980 avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Giuseppe Di Pasquale ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Catania che, in sede di rinvio, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Siracusa in data 13/11/2017,appellata dal p.g. e dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di rapina aggravata ed altro, ha rideterminato la pena inflitta.

Il ricorrente deduce: - Violazione dell'art. 133 c.p. in relazione alla quantificazione della pena che non ha tenuto conto della personalità dell'imputato, gravato soltanto da una risalente condanna per un piccolo furto, dovendosi tener conto anche della condotta post delitto di rivisitazione della propria responsabilità; - Violazione dell'art.62bis c.p. in relazione al diniego delle attenuanti generiche, dovendosi mitigare la severa pena inflitta. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di merito esercitato i poteri discrezionali demandatile senza incorrere in vizi logici e giuridici, partendo da una pena base per il più grave reato di rapina prossima al minimo edittale e considarandosi la gravità del fatto commesso ai danni di una persona anziana nonché l'indole violenta manifestata dal ricorrente.

Il secondo motivo riguarda questione non devoluta al giudizio rescissorio. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore Il P ente Angelo Capozzi DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 0