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Ordinanza — n. 29963/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding tax evasion crime elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29963/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds challenging the lower court's findings. The appellant merely asserted that the business volume could not generate the evaded tax amount without citing concrete errors in the judgment. The court rejected this as an insufficient doglianza, noting the first instance judge correctly relied on unchallenged revenue figures to establish the criminal threshold.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the complaint lacks specific grounds and concrete references to the contested judgment's reasoning or factual findings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds tax evasion crime threshold business revenue reconstruction Italian criminal procedure code carenza di credibilità oggettiva censura dell'apprezzamento delle prove mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74
- La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi, con la quale Cesana Cesare era stato condannato, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs 10 marzo 2000, n.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESANA CESARE nato a MILANO il 08/05/1961 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi, con la quale Cesana Cesare era stato condannato, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, accertato il 29/12/2011, alla pena di mesi otto di reclusione. 2. — Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza della motivazione/motivazione apparente quanto alla sussistenza del reato e sulla determinazione dell'imposta evasa. 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica.

Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbero elementi per suffragare l'ipotesi che l'imputato abbia commesso il reato tenuto conto del fatturato che non avrebbe potuto generare l'ammontare di evasa come accertata dall'Agenzia delle entrate. Si tratta, il primo profilo, di un assunto puntualmente smentito dalla semplice lettura della sentenza, dalla quale emerge che il giudice dell'impugnazione ha condiviso la ricostruzione del volume d'affari operata dal giudice di primo grado che aveva tenuto conto dei ricavi aziendali in assenza di dimostrazioni di costi aziendali neppure allegati (cfr. pag. 6), elemento questo del tutto pretermesso nel ricorso per cassazione, da cui ha tratto la dimostrazione del superamento della soglia di punibilità di € 30.000,00 prevista per il reato ratione tempo ris. 4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello dei versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/06/2021 Il Consigli