Cassation appeal dismissed as non-appealable; only specific grounds regarding consent and content are admissible in second instance settlements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the second-instance settlement judgment is not generally appealable. The defense argued for review of the penalty determination, but the court clarified that only objections regarding the formation of the defendant's will, prosecutor's consent, and divergent content are admissible. Consequently, complaints about waived grounds, lack of assessment of exemption conditions, or penalties outside statutory limits were rejected as inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; In appeals regarding settlement agreements, cassation appeals are admissible only for defects concerning the formation of the defendant's will, the prosecutor's consent, or the content of the judgment, while complaints regarding waived grounds, exemption condition assessments, or penalties outside statutory limits are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA BRUNO nato a CERCOLA il 09/05/1965 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI'Et-ard—avvistr"44"13 udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a DE LUCA BRUNO la pena concordata con il Procuratore Generale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Il ricorso è inammissibile giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021 Il consi stens