Italian Court dismisses appeal against settlement sentence as it lacks grounds for cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a settlement sentence issued by the Court of Appeal under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that only specific grounds regarding the parties' intent or the prosecutor's consent are reviewable, excluding objections to waived defenses or sentencing calculations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are limited to defects in the parties' intent, prosecutor's consent, or the judgment's content, excluding challenges to waived defenses or sentencing determinations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA A,LtieCius. sul ricorso proposto da: PICCIRILLO GERARDO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 25/04/1971 avverso la sentenza del 01/02/2011 della CORTE APPELLO di NAPOLI--3fer"awr575c -11 e 11-77 udita la relazione svo-Ita dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a PICCIRILLO GERARDO la pena concordata con il Procuratore Generale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Il ricorso è inammissibile giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021 Il consigliere (?stensore Il Presi