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Ordinanza — n. 29626/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific correlation with the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29626/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Stefano Bruschi inadmissible. The appellant argued violations regarding the affirmation of responsibility and sentencing, but the court found these grounds too generic. The appeal was rejected because the cited reasons failed to establish a specific correlation with the facts and reasoning of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate a specific correlation between the reasons of the appealed decision and the arguments of the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal lack of specific correlation Art. 591 cod. proc. pen. procedural vitiating factors sanzioni pecuniarie motivi di cassazione bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUSCHI STEFANO nato a ROMA il 04/05/1954 avverso la sentenza del 18/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

z)

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale BRUSCHI STEFANO era stato condannato per il reato di bancarotta. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così dec o in Roma, il 9 marzo 2021 Il consig tensore I