Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29612/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against agreed sentence, ruling defense arguments inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29612/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by the defense inadmissible and dismissed them de plano. The defense argued legal violations regarding the application of an agreed sentence, but the court found their arguments did not fall within the scope of admissible grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the parties' consent to the agreed penalty precludes the defendant from later contesting the factual description or the judge's ratification of the deal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444, 448 c.p.p.: The defense's appeal against an agreed sentence is inadmissible if its grounds do not fit the statutory exceptions; once parties consent to a penalty, they cannot later challenge the factual basis or the judge's approval of the agreement.

Parole chiave

Generato dall'IA
agreed sentence inadmissible appeal de plano dismissal procedural consent Code of Criminal Procedure controllo della commisurazione della pena pene condizionali pena convenzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 c.p.p.
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448 c.p.p.
»\) - che il ricorso'• e inammissibile e che si è proceduto "de plano" perché le deduzioni difensive It2mj' • ' non rientrano tra quelle contemplate dall'art. 448, comma - 2 bis, cod.
Art. 129 c.p.p.
per l'applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dall'assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
26294301), circostanza da escludersi nella specie; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a CHEJJARE MOHAMED ILYAS e MOUATAMIDE YOUSSEF la pena concordata con la pubblica accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto il difensore di entrambi gli imputati, denunziando violazione di legge;
art. 129 cod. proc. pen
per l'applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dall'assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
26294301), circostanza da escludersi nella specie; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin
Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, Alba
Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, Alba, Rv.
Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, Hallulli e altro
252085; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, Hallulli e altro, Rv.
Sez. 5, n. 44456 del 27/06/2012, Bernardini
Sez. 2, n. 7683 del 27/01/2015, P.M. in proc. Duric e altri
Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009, Gallicchio
Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana
245209), indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell'incontro delle volontà delle parti (Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 18304 del 23/01/2019
244582), a meno che - come si è già detto- la pena sia illegale (Sez. 5, Sentenza n. 18304 del 23/01/2019, Rv.
Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, P.G. in proc. B
Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, P.G. in proc. B, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHEJJARE MOHAMED ILYAS nato il 13/04/1988 MOUATAMIDE YOUSSEF nato il 28/08/1993 avverso la sentenza del 24/09/2019 del GIP TRIBUNALE di TORINOfato avviso alle paTti3 udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a CHEJJARE MOHAMED ILYAS e MOUATAMIDE YOUSSEF la pena concordata con la pubblica accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto il difensore di entrambi gli imputati, denunziando violazione di legge;

CONSIDERATO IN DIRITTO

»\) - che il ricorso'• e inammissibile e che si è proceduto "de plano" perché le deduzioni difensive It2mj' • ' non rientrano tra quelle contemplate dall'art. 448, comma - 2 bis, cod. proc. pen.; - che, sotto altro profilo, va rilevato che nella sentenza impugnata si dà espressamente atto della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative, previste dall'art. 444 cod. proc. pen. per l'applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dall'assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ciò basta ad escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati nell'atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622;

Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, Alba, Rv. 252085; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, Hallulli e altro, Rv. 250902); - che l'accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero, rispetto al quale il giudice ha solo funzioni di controllo del rispetto delle regole del procedimento, costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte e una volta che questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quando il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determìna effetti non reversibili nel procedimento (Sez. 5, n. 44456 del 27/06/2012, Bernardini, Rv. 25405801); all'imputato non è, pertanto, consentito di rimettere in discussione la descrizione del fatto e la configurazione giuridica di esso, sulla base dei quali ha formulato la propria proposta (Sez. 2, n. 7683 del 27/01/2015, P.M. in proc.

Duric e altri, Rv. 263431); - quanto alla congruità della pena, questa Corte ritiene che la parte che abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, non può poi dolersi della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest'ultimo dell'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione; è infatti sufficiente che il giudice dia conto di aver sottoposto ad un giudizio valutativo la proposta di patteggíamento formulata concordemente dalle parti e di averla ritenuta congrua rispetto alle componenti oggettive e soggettive del fatto-reato (Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009, Gallicchio, Rv. 245209), indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell'incontro delle volontà delle parti (Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244582), a meno che - come si è già detto- la pena sia illegale (Sez. 5, Sentenza n. 18304 del 23/01/2019, Rv. 275915;

Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, P.G. in proc. B, Rv. 26294301), circostanza da escludersi nella specie; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila;

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così 9eciso in Roma, il 9 marzo 2021