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Ordinanza — n. 29537/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper complaint regarding evidence interpretation in criminal trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29537/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint concerned the interpretation of evidence, which is not reviewable at the stage of legality. The lower court had confirmed the defendant's criminal responsibility based on logical and congruent arguments, while the appellant merely proposed an alternative reading of the trial record. Consequently, the court ruled that factual re-examination falls outside the cassation court's jurisdiction, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p. n. 1 lett. a): Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they concern only the interpretation of evidence or the factual assessment of the case, as these matters are reserved for the trial court and cannot be re-examined at the stage of legality.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility evidence interpretation review factual re-examination prohibition stage of legality limits cassation jurisdiction scope traffico di cocaina commisurazione della pena per traffico di stupefacenti contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p. n. 1 lett. a)
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO VINCENZO nato a NAPOLI il 22/02/1963 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; é

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 30.06.2020, la Corte di appello di ‹.1.ie ;Ce TréblY) confermava la sentenza del 10.07.2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, che aveva dichiarato Esposito Vincenzo responsabile dei reati di cui agli artt. 291- bis 291- ter comma 1 d.P.R. n. 43/1973 e 1 e 70 d.P.R. n. 633/1972 e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 800.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché il motivo articolato ha ad oggetto doglianze non consentite in sede di legittimità.

2. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità con argomentazioni congrue e logiche, non sindacabili nel merito. Il ricorrente, si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie. 3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 11/06/2021 Il Consigliere estensore i 1D E: P 4‘. Il Presidente Antonellapi sufsi / ;3:1 Vito Di Nicola 't i J\ i '