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Ordinanza — n. 29496/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because sentence within statutory limits requires no detailed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29496/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued the sentence was excessive and lacked proper reasoning, but the court held that when a penalty falls within statutory limits, the judge's global assessment suffices without detailed analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: When a sentence is imposed within statutory limits, the requirement for detailed reasoning is satisfied by a global assessment of all relevant circumstances, rendering appeals based solely on lack of specific motivation inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory sentencing limits penal reasoning requirement global judicial assessment court costs award aggravamento della pena proporzionalità della pena commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 133 cod.pen
articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OPRISAN VASILE nato il 10/02/1966 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Oprisan Vasile per furto aggravato, - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non PrrPgiva; riè) dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.

Nella specie, l'applicazione di una pena pressoché coincidente col minimo edittale esimeva il giudicante da qualsiasi pregnante motivazione; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniari favore (-acca arrimPnrip P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proregquali P della flrrIma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'8/6/2021 DEPOSI TATA IN n ( e (,14A4 t