Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29454/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific correlation with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29454/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were generic and failed to establish a specific correlation with the lower court's reasoning. The appellant argued for a substitution of detention with controlled liberty or semi-detention, but these claims were merely repetitive of the appellate court's own arguments. The court ruled that without a precise link between the cited errors and the specific decisions of the contested judgment, the appeal violates procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds raised are generic and fail to demonstrate a specific correlation between the reasons of the contested decision and the arguments of the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal generic grounds lack of correlation substitution of penalty procedural requirements attenuazione della pena assistenza riabilitativa revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
artt. 337 cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale SRR AE (CUI 05PZ822) era stato condannato per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen., 73, comma quinto, DPR 309/90 e 495 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SRR AE (CUI 05PZ822) nato il 10/12/1998 avverso la sentenza del 10/06/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; e

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale SRR AE (CUI 05PZ822) era stato condannato per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen., 73, comma quinto, DPR 309/90 e 495 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata oppure la semidetenzione.

2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte, pedissequamente reiterative di quelle di appello, sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Va detto, peraltro, che sullo stesso motivo proposto con l'atto di appello la Corte territoriale ha motivato con argomentazioni congrue ed esenti da vizi di manifesta illogicità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così d 'n Roma, il 10 febbraio 2021 Il con igliere stensore I