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Ordinanza — n. 29439/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic lack of specific grounds regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29439/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the defense. The appellant challenged the lower court's sentencing mitigation without providing a specific correlation between the cited reasons and the contested decision. The court ruled that such vague grounds fail to meet the statutory requirement for admissibility under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and fail to establish a clear correlation between the reasons cited in the contested decision and the arguments presented in the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds specificity requirement sentencing mitigation correlation of reasons Code of Criminal Procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEDINA CHRISTIAN JAVIER nato il 30/05/1973 avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale MEDINA CHRISTIAN JAVIER era stato condannato per i reati di furto, resistenza aggravata e lesioni. Avverso lIndicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Va detto, peraltro, che nella sentenza impugnata si rinviene congrua e non manifestamente illogica motivazione sul trattamento sanzionatorio, con valutazioni di merito non sindacabili in questa sede. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così d 'n Roma, il 10 febbraio 2021 Il con cliere e tensore Il