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Sentenza — n. 29437/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; crime extinguished by victim's remission of complaint; defendant ordered to pay costs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29437/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the crime was extinguished by the victim's remission of the complaint. The defendant argued for a new trial, but the court found no evidence of innocence since the procedural bar of remission took effect. Consequently, the conviction was voided, and the defendant was ordered to pay the victim's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.p.; Art. 624 c.p.: When a crime is extinguished by the remission of the complaint, the judgment convicting the accused must be annulled without remittal, and the accused bears the litigation costs.

Parole chiave

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remission of complaint extinction of crime annulment without remittal litigation costs criminal procedure law domanda di ricusazione decisione incidentale impugnabile legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.p.
Art. 624 c.p.
Art. 340 c.p.p.
art. 624 cod. pen
art. 340 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIOCAN LUCICA SILVICA nato il 21/09/1985 avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che, per quanto di interesse in questa sede, con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, CIOCAN LUCICA SILVICA fu ritenuta responsabile del reato di furto, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto impugnazione l'imputata, evidenziando che dopo la sentenza di appello è stata rimessa la querela con contestuale accettazione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la persona offesa ha rimesso la querela e che v'è stata accettazione da parte dell'imputata, così come documentato dagli atti acquisiti; - che deve essere emessa sentenza di annullamento senza rinvio, per essere il reato contestato estinto per remissione di querela; - che l'aggravante contestata non è ostativa, giacché non è tra quelle indicate nel terzo comma dell'art. 624 cod. pen.; - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputata, né, in .generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, peraltro comportando i vizi denunciati con gli altri motivi un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dalla intervenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico della querelata, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.);

P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così d n Roma, il 10 febbraio 2021 Il co estenso