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Ordinanza — n. 29285/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded lack of reasoning claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29285/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible because the claim of insufficient reasoning was manifestly unfounded. The appellate court had already fully evaluated the defense's arguments, including the request for acquittal, rendering the criticism of the judgment's motivation baseless. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the alleged violation of law or lack of reasoning is manifestly unfounded, as the lower court has already considered and evaluated all defense arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded claim lack of reasoning appellate court evaluation procedural costs award infrazione privilegiata permesso di promuovere un procedimento penale scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 75 d. Igs. 159 del 2011
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia confermava quella del Tribunale di Rovigo di condanna di Ahmetovic Ornella per il delitto di cui all'art. 75 d. Igs. 159 del 2011.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione il difensore di Ahmetovic Ornella, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione, in particolare sull'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione il difensore di Ahmetovic Ornella, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione, in particolare sull'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ORNELLA nato a FAENZA il 17/03/1986 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia confermava quella del Tribunale di Rovigo di condanna di Ahmetovic Ornella per il delitto di cui all'art. 75 d. Igs. 159 del 2011.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Ahmetovic Ornella, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione, in particolare sull'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte territoriale ha preso in considerazione e valutato tutti i motivi di appello formulati dalla difesa e, in particolare, il primo, avente ad oggetto la mancata assoluzione dell'imputata. Di conseguenza, la censura di mancanza di motivazione è palesemente infondata.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (temila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini ,D iN CAN;EPOSVrATA