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Ordinanza — n. 28247/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on evasion charges for manifestly unfounded lack of reasoning claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28247/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Luigi Gallifuoco's appeal against his first-instance conviction for tax evasion inadmissible. The appellant argued the lower court lacked proper reasoning regarding his capacity to stand trial and failed to order a new expert assessment. The appellate court rejected this, noting the first-instance judgment was sufficiently motivated on these specific issues and that no further merit review is permitted at this stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal based on a manifestly unfounded claim of insufficient reasoning regarding the defendant's capacity to stand trial is inadmissible, as the first-instance court has already adequately evaluated the insubstantiality of the request for a new expert assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax evasion conviction manifestly unfounded appeal capacity to stand trial new expert assessment inadmissible appeal lack of reasoning merit review barred capacità di discernimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLIFUOCO LUIGI nato a NAPOLI il 20/03/1966 avverso la sentenza del 03/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 31347_2020 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Gallifuoco Luigi a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge, osserva: il ricorso è basato su un motivo manifestamente infondato in quanto la sentenza di primo grado era ampiamente motivata sui temi della capacità di intendere e di volere di stare in giudizio della corte d'appello ha adeguatamente valutato la insussistenza delle ragioni per disporre una nuova perizia. Né, ovviamente, in questa sede può procedersi ad ulteriore o valutazione di merito sullo stesso tema Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Rom. 28 gennaio 2021 Il Co «krt. liere estensore Presidente DEPOSITA fA IN CANCELLERiA 1 i 2 1 LUG 2021 IL FUNZION