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Ordinanza — n. 28241/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for evasion as inadmissible due to generic grounds and new factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28241/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Gennaro Dell'Aquila against the Second Instance Court of Naples inadmissible. The appellant argued for a revision of the factual assessment regarding the crime of tax evasion, but the court found his grounds to be either substantively different from those allowed or too generic. Consequently, the lower court's conviction and the associated fine were upheld without further review.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals must strictly adhere to the grounds of the lower court; generic complaints or arguments introducing new factual assessments are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility tax evasion conviction new factual arguments generic appeal grounds procedural violation censure procedurali motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AQUILA GENNARO nato a NAPOLI il 20/05/1982 avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; l' 31177_2020 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Dell'Aquila Gennaro a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché: il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sui punti in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, sviluppano argomenti diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. - Il terzo motivo, in tema di mancata rinnovazione del dibattimento, è del tutto generico. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma ' 28 gennaio 2021 I Il Cons Otre estensore il Presidente r2DEPOSITATA cAl micuGEL2L02.E1Rtp, ARIO