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Ordinanza — n. 28223/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and request for evidence re-evaluation not permitted under Art. 131 bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28223/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were too generic and failed to specifically address the arguments in the lower court's judgment. The appellant requested a re-evaluation of evidence regarding responsibility and the application of Article 131 bis of the Penal Code, which is not permitted at this stage. Consequently, the court upheld the conviction for tax evasion and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically confront the arguments of the contested judgment, particularly when requesting a re-evaluation of evidence not allowed in this instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds evidence re-evaluation tax evasion Art. 131 bis penal code motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GINETTI MICHELE nato a EBOLI il 07/01/1982 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30796_2020 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Ginetti Michele a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché kl:nrsla, con prospettazioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnato, chiede con entrambi i motivi la rivalutazione delle prove ai fini della ricostruzione della responsabilità e dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen, non consentita in questa sede,,,. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara in mmissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc ual. e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 2 ge nio 2021 Il Consigl I Presidnte DEPOSITATA IN CANCELLERIA l)( i 2 1 LUG 2021 I