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Ordinanza — n. 28215/2021 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific argumentative confrontation with the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28215/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were too generic and failed to specifically confront the reasoning of the appealed judgment. The appellant merely expressed a general complaint without providing the required critical analysis mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court upheld the original conviction for resisting a public official and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; The appeal must contain specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning; generic grievances or mere complaints do not satisfy the requirement for admissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances specific confrontation Article 581 c.p.p. resisting public official motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali obbligo di articolare le censure

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
art. 581 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009
581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent.
Sez. 6, sent. 22445 dell'8 - 28.5.2009
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORA LUCA nato a NOVARA il 19/11/1979 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30714_2020 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Tortora Luca a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché ikrietyFsg prospetta deduzioni t del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - 28.5.2009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes pr ssiiali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma naio 2021 Il Con stensore il Pre ente iDEPOS1TATA IN CANCELLERIA 2 1 LUG 2021