Appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific argumentative confrontation with the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were too generic and failed to specifically confront the reasoning of the appealed judgment. The appellant merely expressed a general complaint without providing the required critical analysis mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court upheld the original conviction for resisting a public official and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; The appeal must contain specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning; generic grievances or mere complaints do not satisfy the requirement for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORA LUCA nato a NOVARA il 19/11/1979 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30714_2020 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Tortora Luca a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché ikrietyFsg prospetta deduzioni t del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - 28.5.2009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes pr ssiiali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma naio 2021 Il Con stensore il Pre ente iDEPOS1TATA IN CANCELLERIA 2 1 LUG 2021