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Ordinanza — n. 28207/2021 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments failing to address specific insulting expressions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28207/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Moceo Giuseppe inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant challenged a lower court's conviction for insult under Article 341 bis of the Penal Code, arguing general defects in reasoning. The court rejected these claims because the arguments were too generic and failed to address the specific insulting expressions used by the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 341 bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic deductions that do not specifically address the facts or the expressions constituting the insult.

Parole chiave

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insult criminal liability inadmissible appeal generic arguments Article 341 bis procedural dismissal diritto a un difensore diritti procedurali inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 341 bis c.p.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCEO GIUSEPPE nato a PALERMO il 02/01/1969 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOda o avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 30449_2020 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Moceo Giuseppe a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 341 bis cp rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche al fine di escludere la condotta oltraggiosa, peraltro non tenendo conto che le espressioni ingiuriose non erano solo quelle richiamate nel ricorso. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr cessuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 8 gennaio 2021 Il Consig ere estensore il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 1 LUG 2021