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Sentenza — n. 46594/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal on calunnia due to prosecutor's withdrawal; civil ruling remanded for new trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46594/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's decision regarding the charge of calunnia because the public prosecutor had withdrawn their appeal before the judgment was rendered. While the defense argued procedural violations and lack of evidence, the court focused on the procedural defect caused by the prosecutor's withdrawal. Consequently, the criminal judgment on calunnia was annulled without remittal, and the civil liability ruling was annulled and remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. a) cod. proc. pen.; Art. 124 cod. proc. pen.: An appeal by the public prosecutor is rendered inadmissible if the prosecutor withdraws the prosecution before the appellate court issues its judgment, necessitating the annulment of the appellate decision on that charge.

Parole chiave

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withdrawal of appeal public prosecutor calunnia charge annulment without remittal civil liability remand procedural inadmissibility surreptitious appeal accuse di abuso

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. a) cod. proc. pen.
Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 606 lett.
Art. 124 cod. proc. pen.
Con il terzo motivo si deduce violazione di norme processuali con riguardo all'art. 124 cod. proc. pen. Bonavirio non avrebbe mai presentato una denuncia nei termini di legge per il capo B).
art. 124 cod. proc. pen
Con il terzo motivo si deduce violazione di norme processuali con riguardo all'art. 124 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sui ricorso proposti da:

1. Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo;

2. Favata Giuseppe, nato a Palermo il 09/06/1951; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 24/09/2018 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; sentito il Sostituto Procuratore generale, dott. Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Favata Giuseppe quanto al reato di diffamazione contestato al capo a) per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, mentre ha condannato l'imputato per il delitto di calunnia di cui al capo B), dal quale questi era stato assolto dal Tribunale. Favata, con un esposto denuncia del 5.5.2010, avrebbe diffamato Bonaviri Salvatore, già in passato sindaco del comune di Balestrate, attribuendogli la partecipazione ad una "cricca" dedita alla imposizione presso l'amministrazione comunale di prassi informate "ad una concezione urbanistica personale, di dispregio delle norme, con arroganza".

Quanto al delitto di calunnia, l'imputato avrebbe incluso nella consorteria di cui si è detto, oltre a Bonaviri Salvatore, anche Salvatore Sciumè (architetto, progettista e direttore dei lavori per conto di Bonaviri) e Pellecchia Patrizia, moglie di Sciumè e figura apicale dell'Ufficio tecnico comunale, attribuendo a costoro, sapendoli innocenti, la commissione di reati urbanistici, di omissione di atti di ufficio, di abuso d'ufficio e falso in atto pubblico, di concussione. I fatti attengono alla ritenuta illegittimità della concessione edilizia n. 1 del 4 gennaio 2010 rilasciata dal Comune di Balestrate in favore di Bonaviri Salvatore relativa alla costruzione di un fabbricato per civile abitazione da realizzare in un lotto di terreno limitrofo ad fondo di proprietà di Criscione Marianna, moglie dell'odierno imputato.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 606 lett.

a) cod. proc. pen., atteso che la normativa violata dal Comune e dalla Procura della Repubblica "era di competenza del giudice amministrativo". 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge; l'assunto è che l'imputato sarebbe stato procuratore legale della moglie proprietaria dell'appartamento confinante ed abusivamente costruito da Bonaviri. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di norme processuali con riguardo all'art. 124 cod. proc. pen. Bonavirio non avrebbe mai presentato una denuncia nei termini di legge per il capo B). 2.4. Con il quarto motivo si lamenta mancata assunzione di prova decisiva; il tema attiene all'ammissione delle prova a discarico sui fatti oggetto delle prove a carico: si fa riferimento ai consulenti tecnici, compreso quello nominato dalla Procura, al fine di dimostrare l'abusività dell'opera edilizia autorizzata all'ex sindaco. 2.5. Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità ricostruendo una serie articolata di fatti.

3. Ha proposto ricorso per cassazione anche il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo deducendo violazione di legge. Assume il ricorrente che il Procuratore generale presso la Corte di appello all'udienza del 10.2.2017 aveva rinunciato all'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica avverso la sentenza che aveva assolto l'imputato dal delitto di calunnia di cui al capo B); nonostante la rinuncia, si evidenzia, la Corte avrebbe ugualmente emesso sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano è fondato.

2. Dal verbale di udienza del 10.2.2017, allegato al ricorso, emerge chiaramente che il Procuratore rinunciò all'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado con cui Favata era stato assolto dal reato di calunnia contestato al capo B). Ne consegue che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile - per sopravvenuta rinuncia- l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica e, dunque, non poteva riformare agli effetti penali la sentenza di assoluzione.

3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio ai fini penali quanto al capo B) per rinuncia all'appello proposto dal Pubblico Ministero.

4. Il ricorso dell'imputato è fondato agli effetti civili limitatamente al giudizio di responsabilità per il capo B), mentre è inammissibile per aspecificità per la parte residua. Rispetto ad una motivata sentenza di assoluzione con cui il Tribunale aveva spiegato puntualmente perché non fosse stata raggiunta la prova dell'elemento psicologico del reato, la Corte di appello, che era tenuta ad una motivazione rafforzata, non ha affatto spiegato perché nella specie l'imputato sarebbe stato consapevole della legittimità dell'intervento urbanistico e, quindi, avrebbe attribuito con dolo i reati indicati nella imputazione a Bonaviri, Pellecchia e Sciunnè, sapendoli innocenti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata limitatamente al delitto di calunnia di cui al capo B) per rinunzia all'appello proposto dal Pubblico Ministero. Annulla la sentenza impugnata quanto alle statuizioni civili relative al capo B) e rinvia per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso dell'imputato. C