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Sentenza — n. 45208/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls extradition order for procedural warrant, mandating return to Italy after trial concludes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45208/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the Palermo Court of Appeal's decision to extradite Antonio D'Alessandro to Germany for a procedural arrest warrant. The defense argued that Article 19 of Law 69/2005 requires the extradition to be conditioned on the defendant's return to Italy once the German proceedings conclude. The Court ruled that for procedural warrants, the person must be returned to the issuing state after the trial ends to execute the potential sentence, making the return condition a mandatory requirement of legality absent a specific contrary request.

Regesto Legislator

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Art. 19, comma 1, lett. b) della legge n. 69 del 2005; Art. 17, comma 4 della legge n. 69 del 2005: For procedural European arrest warrants, the extradition decision must be conditioned on the return of the individual to the issuing state upon conclusion of the foreign proceedings to allow for the execution of the resulting sentence.

Parole chiave

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European Arrest Warrant Procedural Warrant Extradition Conditions Return to Italy Law 69 2005 Post-Trial Return Supreme Court Cassazione ordine d'arresto per estradizione

Disposizioni normative citate

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Art. 19, comma 1, lettera b) della legge n. 69 del 2005
Art. 17, comma 4 della legge n. 69 del 2005
sul punto); ritenuto infine che, per questa ipotesi di esecuzione (posposta) nello Stato che ha disposto la consegna, l'apposizione della condizione del reinvio costituisce un requisito di legittimità della decisione assunta ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della legge n.
Art. 22, comma 5 della legge n. 69 del 2005
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 38640 del 30/9/2009, Dervishi
Sez. 6, n. 938 del 7/1/2010, D.R.
Sez. 6, n. 938 del 7/1/2010, D.R., Rv.
Sez. 6, n. 14859 del 27/03/2014, Damean
245803; Sez. 6, n. 14859 del 27/03/2014, Damean, non mass.
Sez. F, sent. n. 34956 del 04/09/2008, Fuoco
Sez. 6, n. 4756 del 02/02/2016, Porosnicu
240919), a meno che non vi sia una espressa diversa richiesta da parte dell'interessato (Sez. 6, n. 4756 del 02/02/2016, Porosnicu, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da s Antonio D'Alessandro, nato a Caltanissetta il 22i—g_ut• Q11988 avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 27 ottobre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, Simone Perelli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla omessa subordinazione della consegna alla condizione del reinvio nello Stato italiano alàesito del processo; lette le conclusioni scritte della difesa, trasmesse via "pec", con le quali sono state ribadite quelle espresse nel ricorso

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO considerato che con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria tedesca di Antonio D'Alessandro in esecuzione del mandato d'arresto europeo di natura processuale emesso il 23 settembre 2021 dal Tribunale di Pforzheim in relazione a una contestata tentata rapina con conseguente decesso della vittima; rilevato, ancora, che avverso detta decisione ha proposto ricorso la difesa del D'Alessandro, lamentando la violazione dell'art 19, comma 1, lettera b) della legge n. 69 del 2005, in quanto la consegna non risulta condizionata alla restituzione del ricorrente una volta esaurito il processo a suo carico relativo alla detta imputazione; ritenuto che, in ragione di quanto previsto dalla disposizione evocata nel ricorso, in presenza di un mandato di arresto " processuale", quale quello di specie, la persona consegnata deve essere restituita allo Stato che ne dispone la consegna ai fini dell'eventuale esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza privativa della libertà, una volta esaurito il processo a suo carico con l'emissione di una sentenza esecutiva, secondo la disciplina specifica prevista dall'ordinamento dello Stato di emissione (Sez. 6, n. 38640 del 30/9/2009, Dervishi, Rv. 244757;

Sez. 6, n. 938 del 7/1/2010, D.R., Rv. 245803; Sez. 6, n. 14859 del 27/03/2014, Damean, non mass. sul punto); ritenuto infine che, per questa ipotesi di esecuzione (posposta) nello Stato che ha disposto la consegna, l'apposizione della condizione del reinvio costituisce un requisito di legittimità della decisione assunta ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della legge n. 69 del 2005 (Sez. 6, sent. n. 14859 del 27/03/2014, Damean, Rv. 259683; Sez. F sent. n. 34956 del 04/09/2008, Fuoco, Rv. 240919), a meno che non vi sia una espressa diversa richiesta da parte dell'interessato (Sez. 6, n. 4756 del 02/02/2016, Porosnicu, Rv. 265919), nel caso all'evidenza insussistente e che alla relativa apposizione può direttamente provvedere questa Corte, integrando sul punto la decisione impugnata, previo annullamento senza rinvio della stessa, limitatamente al punto in questione

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa subordinazione della consegna di D'Alessandro Antonio alla condizione del reinvio nello Stato italiano, all'esito del processo, per scontarvi la pena eventualmente inflitta in Germania, reinvio che dispone. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 6/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presid t Benedetto Paternò Raddusa Anna uolo McLA-1. DEPOSITATO I