Italian court dismisses appeal claiming lack of defense rights in foreign German traffic fine proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's recognition of a German administrative traffic fine. The appellant argued he lacked knowledge of the foreign proceedings to exercise his defense rights, but the appellate court had already verified his personal notification via a German official certificate. The supreme court rejected this generic claim as unfounded, emphasizing the existence of formal proof of notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 D.Lgs. 37/2016; Art. 64 c.p.p.: The right of defense is satisfied when the foreign authority certifies personal notification of the administrative proceeding, rendering a generic claim of lack of knowledge inadmissible.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Vargiu Daniele Onofrio nato a Cagliari il 28/04/1993 avverso la sentenza del 04/03/2021 della Corte di appello di Cagliari udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Gianluigi Pratola che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letta la sentenza del 4 marzo 2021 della Corte di appello di Cagliari che disponeva il riconoscimento del provvedimento del 12 luglio 2019 dell'Autorità amministrativa della Repubblica Federale di Germania, Stadt Belingen, che applicava a Daniele Onofrio Vargiu la sanzione amministrativa di 200 C perché, alla guida di un'autovettura, non rispettava un semaforo rosso; letto il ricorso che deduce che la parte non ha avuto conoscenza o conoscibilità del procedimento innanzi alla autorità amministrativa straniera ai fini del legittimo esercizio del diritto di difesa; letta la richiesta del procuratore generale che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha dato atto che nella certificazione ex art. 11, D.
Lgs. 15 febbraio 2016, n. 37 dell'Ufficio Federale di Giustizia della Repubblica Federale Tedesca si attesta che il ricorrente è stato informato personalmente del diritto di opporsi al procedimento presentando una opposizione innanzi alla Autorità competente, limitandosi il ricorso a una deduzione generica di carenza di prova; ritenuto che la sanzione pecuniaria vada determinata nella misura di cui in dispositivo, valutate le ragioni della inammissibilità. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, così deciso il 21 giugno 2021 il Consiglier stensore il Pridente Pierluigi fano Giorgi Fidelbo ATO IN CAN