Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33249/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on resistance to public official, ruling procedural waiver valid.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33249/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Manuel Bul and Romina Levacovigh inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellate court had confirmed their liability for resisting a public official after they voluntarily requested the ordinary summary procedure following the denial of a conditional summary trial. The court held that by accepting the ordinary summary procedure without objection, the defendants waived their right to contest the initial procedural decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 169 c.p.p.: When a defendant requests the ordinary summary procedure after the denial of a conditional summary trial without raising objections, the court's decision on the conditional trial is deemed waived, rendering subsequent appeals based on that procedural point inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
resistance to public official summary procedure waiver conditional summary trial ordinary summary procedure manifest unfoundedness procedural waiver inadmissible appeal domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 169 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Bul Manuel nato a Bergamo il 10/05/1977 Levacovigh Romina nato a Pontedera il 28/03/1979 avverso la sentenza del 12/06/2020 della Corte appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Orsi che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Bergamo, applicando la riduzione per il rito abbreviato, ha confermato la responsabilità di Manuel Bui e Romina Levacovigh per resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi propongono ricorso a mezzo del comune difensore deducendo con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto vi era stata richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'esame di uno dei due operanti ma era stato ammesso il solo abbreviato ordinario.

Il procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza avendo la Corte di appello dato atto che, dopo il diniego del giudizio abbreviato condizionato, i • ricorrenti avevano chiesto il giudizio abbreviato ordinario senza nulla eccepire sulla precedente decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo. PQM dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, osi deciso il 26 maggio 2021 I Co ,eier estensore e il Pr idente Pier S efano I Gior Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA A - 8 SET 2021 F