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Sentenza — n. 46805/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal order due to reformatio in peius violation in continued offenses sentencing review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46805/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Naples Court of Appeal's order, which had increased the defendant's sentence from eight years and six months to nine years. The appellant argued this violated the prohibition of reformatio in peius because the new calculation increased penalties for satellite crimes. The court ruled that since the appeal was filed solely by the convicted party, the reviewing judge was bound by the favorable sentencing elements of the previously annulled decision.

Regesto Legislator

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Art. 627, comma 3; Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.: In cases of annulment with remittal following a request by the convicted party regarding the application of continued offenses rules, the remitted execution judge is bound by the prohibition of reformatio in peius regarding points of the annulled decision already favorable to the appellant.

Parole chiave

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reformatio in peius continued offenses execution judge prohibition of aggravation sentencing review appellant sole request annulment with remittal adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
7795 deliberata il 22/01/2021, la Prima Sezione di questa Corte annullava con rinvio per nuovo giudizio l'ordinanza del 19/05/2020 della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ordinanza che aveva accolto l'istanza di Vincenzo Severino ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
Ad avviso della sentenza di annullamento il giudice dell'esecuzione non aveva fatto corretta applicazione della procedura di valutazione dei carichi sanzionatori in quanto si era «assunta a pena base quella globalmente derivante da un precedente cumulo giuridico ex art. 81 cod.
art. 337 cod. pen
309 del 1990 oggetto delle due sentenze, nonché di mesi 3 di reclusione per il reato ex art. 337 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 38740 del 10/07/2019, Natale
pen., il giudice dell'esecuzione di rinvio è vincolato al divieto di reformatio in peius sui punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente (Sez. 5, n. 38740 del 10/07/2019, Natale, Rv.
Corte costituzionale n. 183 del 2013
Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione - in diversa composizione, così come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - per un nuovo giudizio in linea con il principio di diritto richiamato.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEVERINO VINCENZO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 14/09/1989 avverso l'ordinanza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Orsi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza n. 7795 deliberata il 22/01/2021, la Prima Sezione di questa Corte annullava con rinvio per nuovo giudizio l'ordinanza del 19/05/2020 della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ordinanza che aveva accolto l'istanza di Vincenzo Severino ex art. 671 cod. proc. pen. riconoscendo «la continuazione tra i reati accertati con due sentenze di condanna della stessa Corte territoriale, rispettivamente in data 9/5/2014 e 9/11/2017, con rideterminazione della pena complessiva in anni otto e mesi sei di reclusione, secondo il seguente calcolo: assunta a pena base quella inflitta con la seconda N sentenza della Corte di appello di Napoli, pari ad anni sette e mesi quattro di reclusione, si è aggiunta la pena di un anno e due mesi per la prima sentenza di condanna, comprensiva della continuazione interna ivi ritenuta, già ridotta per il rito».

Ad avviso della sentenza di annullamento il giudice dell'esecuzione non aveva fatto corretta applicazione della procedura di valutazione dei carichi sanzionatori in quanto si era «assunta a pena base quella globalmente derivante da un precedente cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen., senza dare atto dell'entità di pena attribuita al reato più grave e degli aumenti per i reati satellite già posti in continuazione, semplicemente aggregando a tale cumulo già formato un aumento globale di un anno e due mesi per i reati giudicati con l'altra sentenza».

Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Napoli, con ordinanza deliberata il 21/05/2021, ha riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze e ha rideterminato la pena complessiva nei confronti di Severino in anni 9 di reclusione, così determinata: pena-base per il più grave reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui alla seconda sentenza, anni 10 di reclusione, aumentata di mesi 9 di reclusione e di anni 2 e mesi 6 per i due reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 oggetto delle due sentenze, nonché di mesi 3 di reclusione per il reato ex art. 337 cod. pen. di cui alla prima sentenza, per complessivi anni 13 e mesi 6 di reclusione, ridotti come sopra per la diminuente del rito abbreviato.

Avverso l'indicata ordinanza del 21/05/2021 ha proposto ricorso per cassazione Vincenzo Severino, attraverso il difensore avv. Andrea Imperato, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt. 627, comma 3, e 597, comma 3, cod. proc. pen., per violazione del divieto di reformatio in peius, operante anche in executivis, in quanto l'ordinanza impugnata ha determinato la pena complessiva in anni 9 di reclusione, laddove quella determinata dall'ordinanza annullata era pari ad anni 8 e mesi 6 di reclusione; risultato, questo, cui si è giunti per l'illegittimo aumento dell'entità della pena fissata inizialmente per due dei reati satellite in anni 1 e mesi 2 di reclusione ed elevata dal giudice del rinvio ad anni 1 e mesi 10 di reclusione per i medesimi reati.

Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Orsi ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il ricorso è fondato, poiché, come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, in caso di annullamento con rinvio, a seguito di ricorso del solo condannato, dell'ordinanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione di rinvio è vincolato al divieto di reformatio in peius sui punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente (Sez. 5, n. 38740 del 10/07/2019, Natale, Rv. 277747).

Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione - in diversa composizione, così come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - per un nuovo giudizio in linea con il principio di diritto richiamato.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 28/10/2021. Il