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Sentenza — n. 42238/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls preventive measure due to lack of adversarial proceedings on new legal qualification of social danger.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42238/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's preventive measure against Zuppetti Aurelio, which applied a different legal basis for social danger than originally requested. The appellant argued this violated the principle of adversarial proceedings and the prohibition of reformatio in peius. The court ruled that while judges can reclassify danger ex officio, they must first allow the defense to interpose on these new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 1 lett. c) d. Igs. n. 159 del 2011; In preventive proceedings, a judge may reclassify social danger ex officio, but must first ensure the defense has the opportunity to interpose on the new legal qualification to guarantee the principle of adversarial proceedings.

Parole chiave

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preventive measure social danger adversarial proceedings reformatio in peius legal qualification interlocution of parties public security surveillance minaccia alla sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 111, second comma Cost.
Tale regola è conforme al principio statuito dall'art. 111, secondo comma Cost., che investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene la valutazione giuridica dei fatti (così in motivazione Sez.
Art. 1 lett. b) d. Igs. n. 159 del 2011
Con il decreto impugnato la Corte di appello di Salerno ha confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza di pubblica sicurezza e quella patrimoniale della confisca applicate nei confronti di Zuppetti Aurelio, sul presupposto della pericolosità sociale ritenuta, non ai sensi dell'art. 1 lett b) d.
Art. 1 lett. c) d. Igs. n. 159 del 2011
Con il decreto impugnato la Corte di appello di Salerno ha confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza di pubblica sicurezza e quella patrimoniale della confisca applicate nei confronti di Zuppetti Aurelio, sul presupposto della pericolosità sociale ritenuta, non ai sensi dell'art. 1 lett b) d.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro
da ultimo Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro, Rv.
Sez. 6, n. 10148 del 04/10/2012, dep. 2013, Pilato
111, secondo comma Cost., che investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene la valutazione giuridica dei fatti (così in motivazione Sez. 6, n. 10148 del 04/10/2012, dep. 2013, Pilato; conf.
Sez. 1, n. 12305 del 26/02/2014, Mancuso
Sez. 1, n. 12305 del 26/02/2014, Mancuso, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZUPPETTI AURELIO nato a SARNO il 01/01/1977 avverso il decreto del 07/10/2020 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Salerno ha confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza di pubblica sicurezza e quella patrimoniale della confisca applicate nei confronti di Zuppetti Aurelio, sul presupposto della pericolosità sociale ritenuta, non ai sensi dell'art. 1 lett b) d. Igs. n. 159 del 2011 - come era stato richiesto dal questore e disposto dal Tribunale - ma ai sensi dell'art. 1, lett.

c) d. Igs. n. 159 del 2011 («coloro [...] che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo [...] la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica»).

2. Avve!-so il provvedimento ricorre il proposto, tramite il difensore, articolando tua motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità del decreto per violazione della iniziativa di prevenzione. Il Questore aveva richiesto la misura di prevenzione inquadrando Zuppetti nella categoria delle persone pericolose ai sensi dell'art. 1, lett. b). d. Igs. n. 159 del 2011. Il Tribunale aveva applicato la misura sui medesimi presupposti. La Corte di appello, invece, ha ritenuto sussistenti le condizioni di pericolosità di cui alla lettera c) del citato art.

1. Secondo il ricorrente tale decisione viola sia la riserva della domanda di prevenzione, sia il divieto di reformatio in peius. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo motivo è fondato nei termini di seguito precisati. 2.1. Secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione nel procedimento di prevenzione, l'autorità giudiziaria può operare una diversa qualificazione giuridica della pericolosità del proposto, trattandosi di un potere generale che spetta a ogni giudice procedente (cfr. da ultimo Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro, Rv. 271220). Tuttavia è necessario che, nel rispetto del principio del contraddittorio, sia stata instaurata una previa interlocuzione delle parti sulle questioni dedotte o deducibili collegate al nuovo inquadramento giuridico della proposta.

Vale infatti, anche nel procedimento di prevenzione, la regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui alla parte interessata deve essere garantito il contraddittorio anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio, non essendo consentita una decisione "a sorpresa" quando da essa derivano effetti pregiudizievoli per la parte. Tale regola è conforme al principio statuito dall'art. 111, secondo comma Cost., che investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene la valutazione giuridica dei fatti (così in motivazione Sez. 6, n. 10148 del 04/10/2012, dep. 2013, Pilato; conf.

Sez. 1, n. 12305 del 26/02/2014, Mancuso, Rv. 262178). 2.2. Nel caso di specie la Corte di appello ha operato una diversa qualificazione della pericolosità del proposto "a sorpresa", emettendo il decreto qui impugnato senza prima consentire alla difesa di interloquire sulle questioni dedotte e deducibili.

3. Il secondo motivo è assorbito.

4. Discende l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Salerno. Così deciso il 19/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabett àvia Morosini