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Ordinanza — n. 37477/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate settlement sentence dismissed as non-appealable for waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37477/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's settlement sentence was not subject to cassation review for the specific grounds raised by the defense. The appellant argued against the agreed penalty, but the court clarified that only specific issues regarding the parties' intent and the prosecutor's consent are reviewable. Consequently, complaints about waived defenses, non-assessment of statutory conditions for acquittal, or sentencing errors outside statutory limits were rejected as inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals for settlement, cassation is admissible only for defects in the parties' intent, prosecutor's consent, or divergent content, excluding grounds waived, non-assessed acquittal conditions, or sentencing determinations not constituting illegality.

Parole chiave

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appellate settlement cassation admissibility waived defenses sentencing limits prosecutor consent motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a Michele GERNONE la pena concordata con il Procuratore Generale.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERNONE MICHELE nato a CREMONA il 26/12/1996 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a Michele GERNONE la pena concordata con il Procuratore Generale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Il ricorso è inammissibile giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle r / spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così so in Roma, il 7 luglio 2021 Il co e estensore Il Pr