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Sentenza — n. 34073/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to untimeliness and lack of required chamber hearing in peace court proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34073/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals by victims inadmissible, ruling them untimely as they were filed five years after the 2015 dismissal decree. The victims argued the judge should have held a chamber hearing before dismissing the case de plano, but the court noted that such hearings are not required when the opposition is merely a written contradiction. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 410 c.p.p.: Appeals against peace court dismissal decrees are inadmissible if filed untimely or if the judge correctly decided de plano after a written contradiction without a chamber hearing, as no such hearing is mandated for oppositions in this jurisdiction.

Parole chiave

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untimely appeals peace court dismissal de plano decision written contradiction chamber hearing requirement procedural inadmissibility court costs award abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
Art. 410 c.p.p.
art. 581 c.p
Con il decreto impugnato il Giudice di Pace ha ordinato l'archiviaizione del procedimento nei confronti di Franciaglia Carla, Filolongo Amedeo e Piccirilli Giuseppe per il reato di cui all'art. 581 c.p.
art. 410 c.p
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Ordinanza n. 45174 del 12/10/2005, Pm in proc. Monzani, Rv. 232823
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Testo completo

seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Damassa Igor, nato a Roma, il 18/8/1974; Crafa Sinibaldo, nato a Roma, il 19/8/1978; quali persone offese nel procedimento nei confronti di: Franciaglia Carla, nata a Firenze, il 5/1/1965; Filolongo Amedeo, nato a Foggia, il 23/10/1971; Piccirilli Giuseppe, nato in Svizzera, il 17/12/1974; avverso il decreto del 16/6/2015 del Giudice di Pace di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli.RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato il Giudice di Pace ha ordinato l'archiviaizione del procedimento nei confronti di Franciaglia Carla, Filolongo Amedeo e Piccirilli Giuseppe per il reato di cui all'art. 581 c.p.

2. Avverso il decreto ricorrono con atto congiunto le persone offese lamentando violazione di legge in quanto il giudicante ha deliberato de plano l'archiviazione, senza fissare la necessaria udienza camerale, nonostante la tempestiva presentazione dell'opposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Anzitutto i ricorsi risultano intempestivi, atteso che il decreto è stato adottato nel giugno del 2015 e gli stessi sono stati proposti solo nel maggio del 2020, senza alcuna precisazione in ordine al momento in cui i ricorrenti avrebbero avuto notizia del provvedimento. L'eccezione proposta è comunque manifestamente infondata, atteso che per il consolidato insegnamento di questa Corte, nel procedimento penale davanti al giudice di pace, in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa, non è prevista, a differenza di quanto disposto dall'art. 410 c.p.p., la celebrazione di un'udienza camerale, in quanto l'opposizione consente unicamente la costituzione di un contraddittorio cartolare, all'esito del quale il giudice, se aderisce alla richiesta del P.M., decide de plano (Sez. 4, Ordinanza n. 45174 del 12/10/2005, Pm in proc.

Monzani, Rv. 232823). Contraddittorio cartolare che nel caso di specie è stato regolarmente instaurato, tanto che dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge che il giudice ha preso conoscenza dell'opposizione, argomentando altresì sull'inutilità delle investigazioni suppletive richieste.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7/7/2021 Il Consigliere es sore Il Presidente L orelli Eduardo De Gregorio DEPOSITATA IN