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Sentenza — n. 33862/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's subsequent withdrawal of the petition.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33862/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the client subsequently withdrew the petition, which was not properly recorded in the case file. Although the client argued that the lower court's reasoning violated statutory requirements regarding preventive measures and evidence contamination, the procedural defect of withdrawal took precedence. Consequently, the appeal was rejected without a merits analysis, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the applicant withdraws the petition after filing, rendering the proceedings void.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal inadmissible petition preventive measures appeal court costs award procedural defect crimine organizzato attività criminosa collaboratore della Securitate

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Nell'interesse del Creazzo è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi, enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp.
Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando che l'ordinanza impugnata, attraverso l'impiego di una motivazione meramente apparente, aveva finito per trasformare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod.
Art. 416-ter cod. pen.
c) omettendo di considerare che, in relazione all'attribuzione al ricorrente del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., era emerso che il primo si era avvalso del fratello Antonino, senza assumere alcun rapporto diretto con gli interlocutori ricondotti a contesti di criminalità organizzata.
Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse del Creazzo è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi, enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 416-ter cod. pen
c) omettendo di considerare che, in relazione all'attribuzione al ricorrente del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., era emerso che il primo si era avvalso del fratello Antonino, senza assumere alcun rapporto diretto con gli interlocutori ricondotti a contesti di criminalità organizzata.
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Testo completo

nte SENTENZA sul ricorso proposto da: CREAZZO DOMENICO nato a DESIO il 12/07/1977 avverso l'ordinanza del 02/02/2021 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAlette le conclusioni del Procuratore generale, dott. ssa KATE TASSONE, la quale chiesto il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 02-16/02/2021 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Domenico Creazzo nei confronti dell'ordinanza emessa dal g.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale era stata respinta la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

2. Nell'interesse del Creazzo è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi, enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando che l'ordinanza impugnata, attraverso l'impiego di una motivazione meramente apparente, aveva finito per trasformare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in una presunzione assoluta:

a) svalutando il significato del decorso del tempo;

b) attribuendo erroneamente e apoditticamente valore alla "particolare gravità" della condotta;

c) omettendo di considerare che, in relazione all'attribuzione al ricorrente del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., era emerso che il primo si era avvalso del fratello Antonino, senza assumere alcun rapporto diretto con gli interlocutori ricondotti a contesti di criminalità organizzata. 2.2. Con una seconda articolazione si censura l'ordinanza in punto di apprezzamento del pericolo di reiterazione, rilevando:

a) che, per espressa previsione normativa, il ricorrente versa in posizione di incandidabilità;

b) che contraddittoriamente il Tribunale aveva ritenuto che il Creazzo avrebbe potuto intrattenere rapporti illeciti, anche a favore di terzi, dopo avere riconosciuto che il primo non aveva avuto relazioni dirette con esponenti di sodalizi criminosi;

c) che, in definitiva, non erano evidenziati profili di attualità delle esigenze cautelari. 2.3. Con ulteriore articolazione si censura la decisione in punto di apprezzamento del pericolo di inquinamento probatorio, non sorretto ad una analisi puntuale dei concreti dati della vicenda e del fatto che l'intero materiale indiziario a carico del ricorrente è rappresentato da intercettazioni, insuscettibili di qualunque condizionamento. Considerato in diritto 1. È stata trasmessa rinuncia al ricorso recante sottoscrizione autenticata dal difensore. Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che, in ragione della sopravvenuta rinuncia, si ritiene equo determinare in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30/06/2021 Il Consigliere estensore Il Pr idente Giuseppe De Marzo ezzullo sAA DEPOSITATA