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Sentenza — n. 33227/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding self-defense claim and missing witness testimony.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33227/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica filed a cassation appeal against a peace court acquittal, alleging violations of self-defense principles and lack of motivation. The court found the appeal inadmissible because it lacked specificity, failing to correlate its arguments with the specific facts of the lower court's decision, which relied on witness testimony absent from the appeal. Consequently, the appeal was rejected for not meeting the strict requirements of Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity, meaning the grounds for appeal must be clearly defined and directly correlated with the specific facts and reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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lack of specificity cassation appeal self-defense witness testimony Article 591 procedural inadmissibility peace court acquittal vittima di infortunio

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SANTAMARIA CAPUA VETERE nel procedimento a carico di: IANNOTTA TOMMASO nato a CARINOLA il 07/05/1964 ci5 inoltre: PASSARETTI SALVATORE avverso la sentenza del 17/01/2020 del GIUDICE DI PACE di CARINOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori L'avv. SCHIAVO DOMENICO deposita conclusioni scritte e si riporta alla memoria già depositata in cancelleria il 15.06.2021. Non deposita nota spese L'avv. DIEGO PERUCCA chiede il rigetto e si associa alle conclusioni del rappresentante della Procura generale Ritenuto in fatto e considerato in diritto.

1. Lamentando vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e ai principi che governano il riconoscimento della scriminante della legittima difesa, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Carinola del 17/01/2020 che ha assolto Tommaso .Iannotta dal reato di lesioni personali, perché il fatto non costituisce reato.

2. Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Ora, la sentenza del giudice di pace, nel ritenere la condotta dell'imputato scrinninata dalla legittima difesa, non è affatto caratterizzata da motivazione apparente, né riposa sulle sole dichiarazioni dell'imputato, in quanto valorizza anche il narrato di un testimone (del quale non è traccia alcuna nel ricorso), secondo il quale fu la persona offesa a scendere dalla propria autovettura, di sua iniziativa, fu lui ad avvicinarsi allo Iannotta, che procedeva a piedi, fu lui a colpirlo per primo al volto, costringendolo a difendersi.

Per il resto, il ricorso sviluppa una serie di considerazioni assertive, del tutto avulse da una puntuale correlazione con le obiettive risultanze processuali, delle quali non viene fatta alcuna menzione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso il 01/07/20