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Sentenza — n. 32955/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inammissibility, ruling lower court must follow Cassation precedent on penalty calculation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32955/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the wrong calculation criteria for restoring a suspended sentence after revocation. The court rejected this, stating the lower court correctly followed the binding legal principle established by the First Section of the Cassation itself.

Regesto Legislator

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Art. 58 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274; Art. 189, comma 9-bis, c.d.s.: The lower court is absolutely bound to conform to the legal principles established by the Court of Cassation in its annulment decisions when remanding the case.

Parole chiave

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suspended sentence revocation penalty calculation criteria binding precedent principle inadmissible appeal remand procedure censure procedurali perenzione dell'istanza di revisione procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 58 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274
267456) Investito dal giudizio di rinvio, il Tribunale di Imperia, con ordinanza del 20/02/2021, ha, sulla base dei criteri di ragguaglio di cui all'art. 58 d.
Art. 189, comma 9-bis, c.d.s.
274 del 2000, espressamente richiamato dall'art. 189, comma 9 -bis, c.d.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Bergamini
28 agosto 2000, n.274 (Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Bergamini, Rv.
Sez. 1, n. 4049 del 10/04/2012, Licata
Sez. 3, n. 15744 del 14/12/2018
254217; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 15744 del 14/12/2018, dep.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALVAREZ TTITO ROGER HERBER nato il 06/07/1982 avverso l'ordinanza del 20/02/2021 del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luca Tampieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza n. 27716 deliberata il 09/09/2020, la Prima Sezione di questa Corte ha annullato, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, l'ordinanza con la quale il Tribunale di Imperia, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata ad Alvarez Ttito Roger Heber, ripristinando l'originaria pena di mesi 4 di arresto ed euro 1.200 di ammenda. Ha rilevato la Prima Sezione l'erroneità del ripristino dell'originaria pena, enunciando il seguente principio di diritto al quale il giudice del rinvio si sarebbe dovuto conformare: la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 d.

Igs. 28 agosto 2000, n.274 (Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Bergamini, Rv. 267456) Investito dal giudizio di rinvio, il Tribunale di Imperia, con ordinanza del 20/02/2021, ha, sulla base dei criteri di ragguaglio di cui all'art. 58 d. Igs. n. 274 del 2000, ripristinato la pena nei confronti di Alvarez nella misura di mesi 3, giorni 10 di arresto e euro 1.200 di multa. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Imperia ha proposto ricorso per cassazione Alvarez Ttito Roger Heber, attraverso il difensore avv. Sandro Lombardi, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge, in quanto doveva trovare applicazione il criterio di ragguaglio di cui all'art. 54 d.

Igs. n. 274 del 2000, espressamente richiamato dall'art. 189, comma 9 -bis, c.d.s. Con requisitoria scritta del 04/06/2021, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luca Tampieri ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato; invero, premesso che il giudice del rinvio si è uniformato al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto e inderogabile (Sez. 1, n. 4049 del 10/04/2012, dep. 2013, Licata, Rv. 254217; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 15744 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275864).

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/2021. Il Co