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Ordinanza — n. 32950/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against probation sentence dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32950/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it failed to meet the strict statutory requirements for challenging probation sentences. The appellant argued procedural flaws in the sentencing determination, but the court found no correspondence between the complaint and the limited grounds permitted by law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a probation sentence is admissible only if it concerns the imputable's interests, lacks correlation with the judgment, misqualifies the act, or questions the legality of the penalty; appeals outside these grounds are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility probation sentence challenge statutory grounds limitation correlation requirement court costs and fine sanzioni penali pene condizionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen.
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Chef Yassine, nato in Marocco il 03/06/1986, avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli, emessa in data 09/03/2021 Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in violazione della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n.
art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.
artt. 81, comma secondo, 614, commi primo e quarto, 612, comma secondo, cod. pen.
pen., a Yassine Chef la pena di mesi otto giorni venti di reclusione in relazione ai reati a lui ascritti, di cui agli artt. 81, comma secondo, 614, commi primo e quarto, 612, comma secondo, cod. pen., in Varallo il 23/10/2020.
art. 444 cod. proc. pen
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Chef Yassine, nato in Marocco il 03/06/1986, avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli, emessa in data 09/03/2021 Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Chef Yassine, nato in Marocco il 03/06/1986, avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli, emessa in data 09/03/2021 Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Yassine Chef la pena di mesi otto giorni venti di reclusione in relazione ai reati a lui ascritti, di cui agli artt. 81, comma secondo, 614, commi primo e quarto, 612, comma secondo, cod. pen., in Varallo il 23/10/2020. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in violazione della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi attinenti dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuna di dette ipotesi corrisponde, evidentemente, alla doglianza contenuta in ricorso.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Pres