Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32940/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses unfiled extraordinary appeal for lack of specific error allegations under Art. 625 bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32940/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the extraordinary appeal filed by Futia Michele inadmissible due to its complete lack of substantive content. The appellant submitted a document containing only the formal title of the appeal under Article 625 bis of the Code of Criminal Procedure, without any signature, supporting arguments, or identification of specific factual or material errors. The court ruled that such an appeal is strictly limited to correcting perceptual errors in the decision's premises and therefore requires explicit denunciation of such vices to be considered.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625 bis cod. proc. pen.; The extraordinary appeal under Article 625 bis is strictly limited to correcting perceptual errors in the decision's premises and is inadmissible if it fails to explicitly denounce specific material or factual errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
extraordinary appeal Article 625 bis perceptual errors inadmissible appeal material error Criminal Procedure Code Corte di Cassazione memoria illeggibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625 bis cod. proc. pen.
L'impugnazione è contenuta in un foglio che contiene la mera intestazione formale del ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., neppure sottoscritto dalla parte, senza ulteriori elementi illustrativi delle ragioni dell'impugnazione.
art. 625 bis cod. proc. pen
L'impugnazione è contenuta in un foglio che contiene la mera intestazione formale del ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., neppure sottoscritto dalla parte, senza ulteriori elementi illustrativi delle ragioni dell'impugnazione.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente sabacizA o a o GuA9/2/9 sul ricorso proposto da FUTIA MICHELE nato LOCRI il 17/05/1990 Avverso la SENTENZA del 04/05/2018 della CORTE di CASSAZIONE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

E' impugnata la sentenza della Corte di Cassazione Sez. I del 04 maggio 2018, depositata in data 05/02/2020, n. 4071/2020 nei confronti, tra gli altri, di Futia Michele classe 1990. L'impugnazione è contenuta in un foglio che contiene la mera intestazione formale del ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., neppure sottoscritto dalla parte, senza ulteriori elementi illustrativi delle ragioni dell'impugnazione. Siffatto ricorso, che neppure allega la sentenza impugnata, è inammissibilmente proposto, di esso non potendosi ravvisare i presupposti né formali nè sostanziali, in quanto del tutto sprovvisto della enunciazione dell'errore materiale o di fatto ravvisato dalla parte impugnante, e finanche della stessa richiesta di correzione.

Il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. ha carattere di "straordinarietà" ed è strettamente finalizzato a consentire la sola correzione di errori "percettivi", ed essenziali, sui presupposti sui quali è fondata la decisione di legittimità. Per questa ragione, l'atto va interpretato per verificare che si tratti effettivamente di una impugnazione mirata una impugnazione mirata alla data tipologia di errori. La non riconoscibilità dell'impugnazione quale ricorso straordinario la rende intrinsecamente inammissibile non essendo stati denunciati vizi che possano ricadere nel concetto di errore denunciabile ex art. 625 bis cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il orsz e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di,euro tr-eme+la in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 giugno 2021 Il Consigliere estensore Maria eresa Belmonte :44.12)13361 Il Presidente Corte Suprema di Cassazione S . \/'' Penal