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Sentenza — n. 30184/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls suspended sentence due to prior convictions disqualifying probation eligibility under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30184/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale requested the annulment of a suspended sentence because the defendant had prior convictions, including two with suspended sentences. The court found the appeal valid as the defendant's criminal record proved he was ineligible for probation benefits. Consequently, the suspended sentence portion of the lower court's judgment was annulled without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 163, Art. 175 cod. pen.; Probation is not granted to offenders with prior convictions where the law excludes eligibility, rendering the conditional suspension void.

Parole chiave

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suspended sentence annulment prior criminal record probation ineligibility recidivism exclusion Italian Penal Code ritiro dell'effetto sospensivo rinvio del dibattimento inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 163 cod. pen.
Art. 175 cod. pen.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: MOZAFARI SAEID nato il 10/03/1987 avverso la sentenza del 28/11/2018 del TRIBUNALE di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 01/04/2021, n.

44. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata il 28/11/2018, il Tribunale di Trieste ha dichiarato Saeid Mozafari responsabile del reato di furto aggravato e lo ha condannato alla pena condizionalmente sospesa di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 900 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 163 e 175 cod. pen., in quanto l'imputato ha riportato plurime condanne e in due di esse gli è stata applicata la sospensione condizionale della pena.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Ferdinando Lignola ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione. Il ricorso è fondato, in quanto dal certificato penale acquisito da questa Corte risulta che l'imputato ha riportato varie condanne e due di esse con l'applicazione della sospensione condizionale della pena, il che esclude la concedibilità dei benefici accordatigli.

Il ricorso del P.G., pertanto, deve essere accolto, con le statuizioni di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario. Così deciso il