Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to unproven claim of unreadable judgment text causing substantive lack of motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the appellate judgment was unreadable and thus lacked motivation. The defendant argued that the text on page 2 was illegible, preventing understanding of the reasoning, but the court found the document contained all necessary pages and the alleged reading difficulty was easily surmountable. Consequently, the court ruled that the graphic indecipherability did not meet the threshold for nullity under established case law regarding substantive lack of motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 589-bis cod. pen.: The Court of Cassation holds that graphic indecipherability of a judgment constitutes a nullity of general order only when it causes a substantive lack of motivation and violates the right to defense, provided the difficulty is not easily surmountable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AUGUGLIARO MICHELE nato a ERICE il 02/06/1994 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; celebrata l'udienza con le modalità della trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna, all'esito del giudizio abbreviato, di kgugliaro Michele alla pena sospesa di 6 mesi di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod.pen., oltre alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per anni 4, per il reato di cui all'art. 589-bis cod.pen. (per avere cagionato il decesso di Sannmanna Leonardo, avvenuto in data 23 febbraio 2017, con la condotta di guida del 28 gennaio 2017, consistente nell'avere investito, con imprudenza, negligenza ed imperizia ed in violazione dell'art. 191, comma 2, cod.strada, il pedone in procinto di attraversare la strada, mentre effettuava una manovra di retromarcia, all'uscita di un parcheggio).
2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputato, che ha dedotto la nullità della sentenza per indecifrabilità grafica della motivazione, equivalente ad omessa motivazione, stante la mancanza delle compiute generalità dell'imputato e delle premesse che hanno determinato la conferma della sentenza di primo grado ("risulta plasticamente sempre a p. 2 della stessa sentenza, infatti, che dopo la locuzione La Corte ha considerato sia tracciata una riga verticale pendente verso sinistra, senza che risulti così possibile, anche ricorrendo all'immaginazione, quali siano le premesse prima del verbo impone con cui inizia la successiva pagina n. 3").
3. La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. L'imputato ha insisttlo per il suo accoglimento e per il conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. Il ricorso è manifestamente infondato, atteso che la sentenza presente nel fascicolo di ufficio è composta di tutte le pagine: più precisamente 2 pagine di intestazione e 3 pagine, suddivise in "svolgimento del processo" e "motivi della decisione". A ciò si aggiunga che, anche qualora la sentenza fosse carente della descrizione dei passaggi procedimentali e dell'incipit della motivazione, le argomentazioni svolte dalla p. 2, che, peraltro, si integrano con quelle della sentenza di primo , grado, trattandosi di doppia conforme, consentirebbero la piena comprensione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'asserita lacuna non si tradurrebbe, pertanto, in una nullità, conformemente al principio enunciato dalla Sezioni Unite, secondo cui l'indecifrabilità grafica della sentenza è causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, risolvendosi nella sostanziale mancanza della motivazione e determinando una violazione del diritto al contraddittorio delle parti, visto che pregiudica la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa, solo quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile (Sez, U, n. 42363 del 28/11/2006, Giuffrida, Rv. 234916 - 01). 5.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Prè ente Francesca Picardi Salva Dovere DEPOCA