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Sentenza — n. 44953/2021 — snpen Generato dall'IA

Supreme Court annuls conviction for road offense due to expiration of five-year prescription period.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44953/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's conviction without remittal because the criminal offense had expired under the five-year prescription limit. The defendant argued that a prior judgment on a related complex offense should prevent this, but the court found the prescription period had already elapsed by August 2020. Consequently, the conviction was voided as the crime was extinguished by law, though the court noted it could not declare the defendant innocent of the facts themselves.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 224, comma 3 cod. strada: When a crime is extinguished by prescription after the judgment becomes final, the conviction must be annulled without remittal.

Parole chiave

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criminal prescription period extinction of crime road traffic offense annulment without remittal final judgment validity prescription time limit procedural extinction divieto di doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
Art. 224, comma 3 cod. strada
Ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod.
Art. 186 cod. strada
pen., commesso (anche) in violazione dell'art. 186 cod. strada, dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova.
Art. 590 cod. pen.
I) Violazione di legge e vizio di motivazione, trattandosi di fatto già giudicato con sentenza del Tribunale di Cuneo del 21.11.2018, in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen., commesso (anche) in violazione dell'art.
art. 590 cod. pen
I) Violazione di legge e vizio di motivazione, trattandosi di fatto già giudicato con sentenza del Tribunale di Cuneo del 21.11.2018, in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen., commesso (anche) in violazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOTARO FRANCESCO nato a MAGLIE il 14/01/1979 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato CORVAGLIA ARCANGELO del foro di LECCE in difesa di TOTARO FRANCESCO il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. c2

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 27.1.2020, ha confermato la sentenza appellata ( che aveva dichiarato Francesco Totaro colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada, commesso in Roccavignale (SV) il 26.6.2015.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, trattandosi di fatto già giudicato con sentenza del Tribunale di Cuneo del 21.11.2018, in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen., commesso (anche) in violazione dell'art. 186 cod. strada, dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla normativa sul reato complesso, avendo i giudici genovesi errato a condannare il ricorrente per il reato di cui all'art. 186 cod. strada, già valutato dalla precedente sentenza del Tribunale di Cuneo.

3. Preliminarmente, sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 186 cod. strada, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione, pari ad anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto al provvedimento impugnato (reso in data 27.1.2020, mentre il termine massimo di prescrizione risulta spirato - tenuto conto dei periodi di sospensione intervenuti nel corso del procedimento - il 30.8.2020). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. Ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada, copia della presente sentenza deve essere trasmessa al Prefetto di Savona, per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ordina la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Savona, per quanto di competenza, ex art. 224, comma 3, cod. strada. Così deciso il 15 ottobre 2021 Il Presidente Em?nuele Di/ /.' vo / EPOSITATO N C