Italian Court dismisses appeal claiming theft lacked 'dexterity' aggravating circumstance due to distraction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by three defendants inadmissible regarding the theft aggravating circumstance of 'dexterity'. The defendants argued they merely exploited the shopkeeper's distraction without using skill, yet the appellate court had found they actively lured staff away to access the safe alone. The Supreme Court rejected this claim as manifestly unfounded, upholding the lower court's factual reconstruction of their coordinated actions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 n.4 c.p.; Art. 624 c.p.: The aggravating circumstance of dexterity in theft is established when conduct involves particular skill or cunning to evade surveillance, and generic claims of mere distraction without active elusiveness are insufficient to negate it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BASSO GUALTIERO nato a VERONA il 01/11/1957 BASSO MARCO nato a CAMPOSAMPIERO il 25/04/1988 RENAR ROSSANA nato a PISTOIA il 14/10/1969 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova in data 21.04.2015, riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 624, 625 n.4 e 5 cod.pen., ha rideterminato la pena in mesi 9 di reclusione e 300,00 euro di multa nei confronti degli imputati Basso Gualtiero, Basso marco e Renar Rossana.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo: 3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 625 n.4 in quanto il furto aveva ad oggetto beni contenuti nella cassaforte del negozio che veniva dimenticata aperta dalla proprietaria della gioielleria; gli imputati hanno quindi solo approfittato della distrazione della persona offesa non ponendo in essere alcun comportamento di destrezza.
4. Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 DL 28.10.2020 n.137 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso 5.11 motivo riguardante la sussistenza dell'aggravante della destrezza è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico. La Corte territoriale ha motivato adeguatamente e compiutamente sulla base della ricostruzione dei fatti e la valutazione complessiva della condotta, ha qualificato il furto aggravato dalla destrezza in quanto gli imputati hanno posto in essere, condotte volte a provocare, con varie scuse ( fol 3 e 4), l'allontanamento degli addetti alle vendite dalla cassaforte in modo da rimanere soli nel negozio al cospetto della cassaforte aperta da cui materialmente la Renar aveva sottratto gli oggetti d'oro, mentre Basso Marco vigilava e fungeva da palo, uscendo poi tutti e tre dal locale senza aver acquistato nulla: hanno pertanto posto in essere una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere e ad eludere la sorveglianza del detentore sulla "res" ( Cfr.
Sez. 4 - , n. 139 del 18/12/2019 Ud. (dep. 07/01/2020 ) Rv. 277952 - 01).
6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali .e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19.10.2021 Il Consigliere estensore Il Pre idente Don ella Ferr jr_ i Th Francesco 1ria Ciampi DIY G9