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Sentenza — n. 42072/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming disproportionate sentence, ruling prior court's reasoning on criminal history was sufficient.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42072/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonio Livigni's appeal against a conviction for attempted theft of seafood, which included a sentence of one year and four months imprisonment. Livigni argued the penalty was disproportionate and that the lower court failed to adequately justify the exclusion of a mitigating circumstance. The court held that the lower court's decision was valid because the defendant's extensive criminal history outweighed the mitigating factors, satisfying the requirement for a logical and sufficient explanation of the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 62 cod. pen.: The obligation to motivate the sentence is fulfilled when the court identifies the predominant factor among those listed in Art. 133, such as the defendant's criminal record, which may outweigh generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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attempted theft penalty disproportionate sentence criminal record relevance motivation of sentence generic mitigating circumstances criminal history weight Cassation review standard procedura di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 56 cod. pen.
Art. 62 n. 4) cod. pen.
Ricorda che con l'unica censura proposta in sede di appello, l'imputato si era doluto della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo, con cui fa valere la falsa applicazione dell'art. 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla misura della pena inflitta.
art. 133 cod. pen
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo, con cui fa valere la falsa applicazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 133 c.p
La Corte territoriale, dunque, si è conformata all'insegnamento del giudice di legittimità secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020
da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020 Rv.
Sez. un., n. 5519 del 21/4/1979
133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., n. 5519 del 21/4/1979, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIVIGNI ANTONIO nato a NAPOLI il 13/11/1983 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del ricorso. Nessun avvocato è presente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 16 gennaio 2020 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano con cui Antonio Livigni è stato ritenuto responsabile del reato cui agli artt. 110, 56, 624, 625, comma 1^ n.

5) cod. pen., per avere, in concorso con altri, posto in essere atti idonei in modo non equivoco ad impossessarsi, al fine di trarne profitto, kg. 4,88 di pesce spada; kg. 4,00 di gamberoni, kg. 2,00 di cozze, kg. 4,00 di vongole veraci, kg. 2,00 di mazzancolle, kg. 4,46 di salmone, per un valore complessivo di euro 219,96, non riuscendovi per cause indipendenti dalla sua volontà, con l'aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo, con cui fa valere la falsa applicazione dell'art. 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla misura della pena inflitta. Ricorda che con l'unica censura proposta in sede di appello, l'imputato si era doluto della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.

4) cod. pen. e della sproporzione della determinazione della pena base in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa, ridotta per il tentativo e per il rito alla pena di anni uno di reclusione ed euro duecentosessanta di multa. Rileva che la risposta della Corte territoriale si è limitata a dar conto delle ragioni dell'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.

4) cod. pen., senza motivare in alcun modo sulla proporzionalità della pena inflitta. Osserva che seppure non si ritenga che il valore della merce oggetto della tentata sottrazione possa integrare l'attenuante invocata, nondimeno, la misura della sanzione non è commisurata alla modesta gravità del fatto. E che deve, altresì, essere tenuto conto che, stante la concessione della attenuanti generiche equivalente alle aggravanti contestate, la pena si rivela prossima al massimo edittale, tanto da fa venir meno l'effetto del giudizio di bilanciamento Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il motivo è infondato.

4. Seppure debba riaffermarsi il principio secondo cui qualora la motivazione si riveli inadeguata all'intelligenza del percorso logico che giustifica la determinazione concreta della pena applicata dal giudice, essa deve considerarsi viziata perché illogica od omessa, nondimeno, nel caso di specie la Corte spiega che la pena inflitta dal primo giudice deve ritenersi congrua avuto riguardo alla personalità dell'imputato ed alla capacità criminale del medesimo evincibile dai numerosi precedenti penali a suo carico, ritenendo siffatto parametro prevalente sugli altri previsti dall'art. 133 cod. pen. (cfr. da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549, in tema di circostanze attenuanti generiche). La Corte territoriale, dunque, si è conformata all'insegnamento del giudice di legittimità secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., n. 5519 del 21/4/1979, Rv. 142252).

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/0 2021 Il Co siglier