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Sentenza — n. 36553/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding arrest warrant validation, citing procedural defects waived by delay.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36553/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal against the validation of an arrest warrant inadmissible. The appellant argued that the defense was denied access to technical evidence and that flagrant offense conditions were not met. The court ruled that procedural defects regarding videoconference attendance were waived due to late objection and that the arrest was legally justified by the specific circumstances of the seizure.

Regesto Legislator

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Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 182 comma 2 cod. proc. pen.: Procedural defects in arrest warrant validation during the pandemic are nullities of intermediate order that remain cured if not raised promptly by the interested party.

Parole chiave

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arrest warrant validation procedural nullity waiver of objection flagrant offense videoconference hearing Cassazione Roma COVID-19 emergency inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24 Cost.
Violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 Cost. e 178, lett.
Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 180 cod. proc. pen.
Art. 182 comma 2 cod. proc. pen.
Art. 83 comma 12-bis d.I.17 marzo 2020 n.18
art. 24 Cost
Violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIORE PIETRO nato a BARI il 01/01/1956 avverso l'ordinanza del 24/03/2021 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO À.L /1-ak 3.0 M.41Lia- i M". "4": 4 edzA-

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Fiore Pietro propone ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che ha convalidato l'arresto in flagranza del prevenuto per il reato di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente.

2. Articola due motivi con cui rispettivamente deduce: 2.1. Violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 Cost. e 178, lett. c), cod. proc. pen. per non aver messo a disposizione della difesa una prova rilevante ai fini delle motivazioni addotte nell'ordinanza di convalida: né la polizia giudiziaria delegata, né la segreteria della pubblica accusa, hanno posto a disposizione del difensore, prima dell'udienza di convalida dell'arresto, gli esiti dell'accertamento tecnico eseguito sullo stupefacente in sequestro, tenuto conto che il difensore non poteva neppure visionare il relativo fascicolo d'ufficio stanté"il protocollo intervenuto tra l'AG e l'Ordine degli avvocati di Bari, in ragione della trattazione da remoto delle udienz(durante la pandemia da Covid-19. 2.2. Violazione di legge per difetto dei presupposti di cui all'art. 380 cpp, nonché motivazione mancante e viziata in relazione allo stato di flagranza del reato di detenzione a fine spaccio di sostanza stupefacente, in quanto sarebbe mancata la flagranza dello spaccio.

3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore ha fatto pervenire memoria con la quale deduce che la misura cautelare degli arresti domiciliari è stata sostituita con quella dell'obbligo di dimora ed insiste per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Quanto al primo motivo, questa Corte Suprema ha già affermato che "In tema di convalida dell'arresto nel periodo di emergenza sanitaria Civd-19, i vizi procedurali afferenti alla partecipazione dell'indagato all'udienza celebrata in videoconferenza ai sensi dell'art.83, comma 12-bis, d.I.17 marzo 2020 n.18, integrano una nullità di ordine generale a regime intermedio, a norma degli artt.178 lett.c) e 180 cod. proc.pen., che resta sanata per intempestiva deduzione ove non eccepita dalla parte interessata prima del compimento dell'atto ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo, ex art.182, comma 2, cod. proc. pen.". Il principio, anche se espresso in una fattispecie differente rispetto a quella in esame, va in questa sede ribadito nel senso che spettava al difensore presente eccepire un eventuale vizio del procedimento di convalida dell'arresto e chiedere tempestivamente di esaminare gli atti che solo con l'odierno ricorso asserisce di non aver visionato.

3. Quanto ai presupposti della flagranza, l'ordinanza risulta correttamente motivata ed immune dal denunciato vizio di violazione di legge, essendosi il giudice della convalida soffermato sulle circostanze dell'arresto (facoltativo), indicando il luogo di detenzione della sostanza (auto del Fiore), il quantitativo rinvenuto (15 grammi di cocaina dai quali erano ricavabili 70 dosi) e l'esito della perquisizione domiciliare che aveva portato al ritrovamento di un bilancino di precisione. L'arresto pertanto venne legittimamente eseguito.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il P Daniela Dawan Carla etti ilerktArN- DEPOSITA GIN CANCELLERIA. og